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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Giudice di pace di Firenze, decreto del 3 giugno 2008

 
est. Bozzi
 

Letto il ricorso ex art. 13, co. 8 d.lgs. 286/98, depositato il 2.5.2008 ed iscritto al R.G. 8299/08, proposto da [...] avverso il decreto prefettizio di espulsione amministrativa dal territorio nazionale italiano emesso e notificatogli il 12.3.2008.

Esaminata la documentazione ivi allegata; sciolta la riserva formulata all'udienza del 26.5.2008; letta la memoria integrativa depositata dal ricorrente in pari data; rilevato che. ai sensi dell'art. 152, co. 2, c.p.c., il termine di cinque giorni dalla notifica del ricorso avverso il decreto di espulsione, fissato dall'art. 18, co. 2, d.p.r. 394/99 per il deposito, davanti al giudice dell'opposizione, delle osservazioni redatte dall'autorità che ha emesso il provvedimento, non può considerarsi perentorio; ritenuto, pertanto. che la facoltà ivi prevista possa essere legittimamente esercitata da codesta autorità fino alla data dell'udienza camerale di cui all'art. 13 bis d.lgs. 286/98;

rilevato che, se da un lato, l'art. 13, co. 2, d.lgs. 286/98 prevede che, ove ricorra almeno una delle fattispecie di cui alle lett. a), b) e c), l'espulsione è disposta "dal prefetto",

dall'altro, tanto il testo unico in materia di immigrazione e condizione dello straniero (d.lgs. 286/98) quanto il relativo regolamento di attuazione (d.p.r. 394/99), nelle varie norme in cui si fa riferimento al provvedimento di espulsione, fanno riferimento non al "prefetto" bensì, più generalmente, alla "autorità" che ha emesso il decreto di espulsione (cfr., ad es. l'art. 13 bis, co. 2., d.lgs. 286/98, nonché l'art. 18. co. 2, d.p.r. 394/99), e nessuna norma in essi contenuta prevede espressamente che il provvedimento di espulsione possa essere sottoscritto dal funzionario prefettizio appositamente delegato dal prefetto soltanto in caso di comprovato e giustificato motivo di impedimento di quest'ultimo;

ritenuto, pertanto, che, ai fini della validità ed efficacia di un decreto di espulsione adottato ex art. 13, co. 2, d.lgs. 286/98, qualora esso non sia sottoscritto dal prefetto in persona, è necessario e sufficiente che esso sia sottoscritto da un funzionano prefettizio delegato da apposito decreto emesso e sottoscritto dal prefetto in persona in relazione a quella tipologia di provvedimento, ancorché non in tempi molto recenti e purché tuttora vigente ed applicato dall'ufficio prefettizio, senza la necessità che al decreto di espulsione venga allegata alcuna documentazione comprovante le specifiche ragioni dell'assenza o dell'impedimento del prefetto in persona, dovendosene presumere la sussistenza e la legittimità, almeno fino a prova contraria risultante aliunde;

ritenuto, quindi, che, alla luce di quanto stabilito nel decreto prefettizio prot. n. [...] del 16.5.2006, ed essendo il decreto di espulsione de quo sottoscritto dal vice prefetto dr.ssa [...], il cui nominativo figura tra i funzionari delegati indicati nel predetto decreto, non sussistano i presupposti per una declaratoria di incompetenza funzionale relativa in ordine all'impugnato provvedimento espulsivo;

ritenuto che l'ordinanza emessa il 27.3.2008 dal tribunale di Pistola, richiamata e prodotta in copia dal ricorrente, non sia di sicura pertinenza e rilevanza in contrario, in quanto, nella fattispecie ivi esaminata, indipendentemente dalla questione relativa alla prova dell'effettiva sussistenza delle ragioni di assenza ed impedimento del prefetto in persona, sembra che il funzionario prefettizio firmatario del provvedimento espulsivo (avente sic et simpliclter la qualifica di vice prefetto aggiunto, nonché di dirigente dell'Area IV) fosse diverso dai funzionari indicati nel decreto prefettizio di delega (che dovevano avere la qualifica di vice prefetto con funzioni vicarie e di vice prefetto dirigente dell'Area I);

rilevato che, come ammesso dalla stessa questura di Firenze nella nota di controdeduzioni prodotta dalla prefettura, l'operazione di polizia che ha dato origine alla procedura espulsiva de qua era "un controllo di natura amministrativa presso la ditta [...] s.a.s. dove erano stati segnalati dei lavoratori irregolari", ovverosia una operazione di polizia effettuata ai sensi dell'art. 13 l. 689/81 e finalizzata all'accertamento di reati e/o violazioni amministrative in materia di lavoro e previdenza a carico del titolare del suddetto esercizio (altrimenti, la stessa questura si sarebbe espressa diversamente, deducendo non che erano stati segnalati "lavoratori" irregolari, bensì che erano stati segnalati "stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale");

ritenuto che, mentre ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative di cui all'art. 22 bis l. 689/81, ai sensi dell'art. 13 co. 1, della stessa legge, è pienamente legittima, tra l'altro, l'ispezione di luoghi diversi dalla privata dimora (tra i quali indubbiamente rientrano i locali di un esercizio commerciale), viceversa, alla luce del dettato normativo di cui all'art. 12 d.lgs. 286/98 (che, nell'ambito di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, limita i poteri di ispezione degli ufficiali ed agenti di p.s. ai soli mezzi di trasporto condotti dallo straniero ed alle cose trasportate dallo stesso, ed esclusivamente ai fini dell'accertamento di illeciti penali collegati all'immigrazione clandestina), posto in re1azione con il principio costituzionale di inviolabilità del domicilio (nel cui concetto rientrano sicuramente, anche ai sensi dell'art. 43 c.c., i locali di un esercizio commerciale) e di riserva assoluta di legge in ordine ai poteri di ispezione dei luoghi domiciliari (art. 14 Cost.), appare illegittima qualsiasi ispezione domiciliare finalizzata ab initio all'accertamento delle sole fattispecie di cui alle lett. a) o b) del co. 2 dell'art. 13 d.lgs. 286/98, od a tal fine sfruttata, essendo ammissibili soltanto operazioni e controlli in luoghi aperti al pubblico, ivi compresi eventuali esercizi commerciali purché lo straniero non ne sia titolare né vi eserciti alcuna attività lavorativa;

ritenuta pertanto l'invalidità del decreto di espulsione de quo per violazione di legge e sviamento di potere in relazione alle precipue finalità dell'operazione di polizia che vi ha dato origine, tenuto conto altresì del fatto che l'autorità resistente non ha dedotto, né tanto meno documentato e provato, il fatto che, all'esito di tale operazione, sia stata, inoltre, effettivamente attivata la procedura sanzionatoria ex lege 689/81, ed eventualmente anche penale, a carico del titolare dell'esercizio per i segnalati illeciti in materia di lavoro e previdenza; assorbite le altre censure sollevate dal ricorrente;

P.Q.M.

accoglie il presente ricorso, e per l'effetto annulla il decreto prefettizio di espulsione amministrativa dal territorio nazionale italiano emesso e notificato il 12.3.2008 nei confronti di [...], compensando tra le parti le spese del presente giudizio [...].