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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Genova, decreto del 3 giugno 2008

 
est. Parentini
 

Il tribunale in composizione monocratica, nel procedimento di impugnazione del provvedimento di espulsione promosso da [...] contro la prefettura di Genova, pronuncia il seguente decreto.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.5.2008; il ricorrente [...], di nazionalità francese, espone: a) di essere stato espulso con provvedimento del 7.8.2001 del prefetto di Genova, con accompagnamento immediato alla frontiera, in occasione delle manifestazioni del "G8", b) che il provvedimento gli era stato notificato il 4.3.2008; c) che il provvedimento era stato adottato in riferimento agli artt. 6, 8, 9 d.p.r. 1656/1965 e all'art. 13 d.lgs. 286/98 perché il soggetto «era stato arrestato perché facente parte di consistenti gruppi di manifestanti che, durante il "Vertice G8" si abbandonavano ad atti di devastazione e saccheggio nel centro abitato generando con il proprio comportamento una grave minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica»; d) che l'autorità giudiziaria ne disponeva la scarcerazione per l'assenza di pericolosità specifica e, a distanza di anni, il rinvio a giudizio per reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale con lesioni aggravate; e) che lo straniero figurava altresì come persona offesa nel procedimento avverso pubblici ufficiali per reati commessi all'interno della Caserma di Bolzaneto, sempre in occasione del vertice del G8;

rilevato che in relazione alla normativa vigente al momento dell'adozione del provvedimento di espulsione, poi notoriamente superata dal d.p.r. 54/2002, d.lgs. 30/2007 e 32/2008, l'atto era motivato con riferimento all'avvenuto arresto dello straniero per i reati di devastazione e saccheggio e alla situazione di particolare urgenza nel procedere all'allontanamento dal territorio nazionale;

considerato che il provvedimento appare ab origine viziato in quanto all'autorità di p.s. non ha espresso, nella situazione esaminata, una ricostruzione e valutazione del caso del tutto autonoma (anche in punto di pericolosità) rispetto all'A.G.O.: il provvedimento venne adottato con il solo riferimento all'arresto e alla pendenza del procedimento penale (peraltro in relazione a reati meno gravi di quelli richiamati dal provvedimento), senza alcun riferimento circa l'urgenza nell'adottare l'allontanamento (l'art. 9 d.p.r. 1656/1965 prevedeva appunto che, salvo i casi di urgenza, l'allontanamento del cittadino comunitario dovesse avvenir per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e sanità pubblica, previo parere di apposita Commissione ministeriale) trattandosi di persona ritenuta non pericolosa dalla stessa autorità giudiziaria (per l'incensuratezza e modesta gravità dei fatti denunciati) tanto che ne era stata disposta l'immediata scarcerazione;

che anche la ritardata notifica del provvedimento qui impugnato (notificato a distanza di circa sette anni dai fatti) contrasta palesemente con il giudizio di pericolosità espresso nel provvedimento stesso, e non pare corrispondere all'esigenza di individualizzazione dei comportamenti attribuiti e delle singole personalità dei soggetti che vengono colpiti da espulsione;

ritenuto che, per quanto riguarda la richiesta di condanna alle spese, la stessa appare fondata e va accolta non valendo ad escludere la soccombenza, la semplice mancata costituzione dell'amministrazione convenuta;

che, quindi, l'amministrazione convenuta andrà condannata alla rifusione delle spese processuali che si liquidano [...].

P.Q.M.

dichiara illegittimo il provvedimento adottato da prefetto di Genova, in data 7.8.2001 per l'espulsione e l'accompagnamento diretto alla frontiera di [...]; condanna la amministrazione convenuta alla rifusione all'erario delle spese processuali [...].