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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Giudice di pace di Firenze, decreto del 16 aprile 2008

 
est. Lo Tufo
 

Il giudice sciogliendo la riserva,

- ammesso il ricorrente [...] di nazionalità ucraina, al beneficio del patrocinio a carico dello Stato ai sensi dell'art. 13 del T.U. sull'immigrazione (d.lgs. n. 286/98) e dell'art. 142 del d.p.r. 115/03 sulle spese di giustizia;

- dato atto come il decreto prefettizio disponga l'espulsione del ricorrente ai sensi dell'art. 13 co. 2 lett. a) del T.U. per essere entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera;

- osservato come il ricorrente affermi l'illegittimità di detto provvedimento per più aspetti ma in particolare eccepisca come egli non possa essere espulso perché ne avrebbe un irreparabile pregiudizio alla salute;

- rilevato come a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale n. 252/01 la quale ha sancito la presenza nell'ordinamento di un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione e garantito, quale diritto fondamentale della persona, anche agli stranieri qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che ne regolano l'ingresso e la permanenza nel Paese, sia ormai consolidata l'affermazione giurisprudenziale della non espellibilità dello straniero necessitante di prestazioni sanitarie indifferibili ed urgenti i secondo i criteri indicati dall'art. 35 co. 3 del d.lgs. 286/98 (Cass. 1531/08; 20561/06);

- rilevato altresì come con quest'ultima norma si assicuri agli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno "le cure ospedaliere o ambulatoriali urgenti o comunque essenziali ancorché continuative" in particolare indicando alla lett. e) la cura delle malattie infettive;

- considerato come il ricorrente abbia prodotto in atti certificazione medica dell'U.O. Malattie infettive dell'Ospedale S. M. Annunziata dell'Azienda sanitaria di Firenze, a firma della dott.sa [...], nella quale si attesta che è affetto da "immunodeficit HIV correlato in AIDS coinfetto HCV, HBV e Delta" e si dichiara che sta assumendo "farmaci anti-retrovirali che non può assolutamente interrompere" conseguendone altrimenti un immediato rialzo della carica virale con progressivo immunodeficit di sicuro esito letale;

- considerato come il ricorrente abbia d'altro canto prodotto in atti, rapporti redatti dalla Organizzazione mondiale della sanità, insieme all'Unicef e all'Unaids nonché relazioni della organizzazione Medici senza frontiere, pubblicati su internet, che riferiscono sullo stato dell'infezione da Hiv/Aids in Ucraina e come si evidenzi da essi, peraltro non aggiornati al 2008, come l'infezione sia in rapidissimo incremento in quel paese, e come il sistema sanitario locale riuscisse nel 2005 a coprire solo il 10% degli aventi bisogno della terapia antivirale, cosicché, pur ipotizzando un miglioramento successivo, appare difficile ritenere che una volta rientrato in patria, possa essere proseguita nei confronti del ricorrente la terapia cui è sottoposto in Italia, e con quella completezza e immediatezza la cui assenza si dice creare rischio per la sua vita;

- ritenuto che la situazione sopra descritta integri gli estremi di quella condizione di temporanea inespellibilità individuata dalla Corte costituzionale, e che questa non possa venir meno alla luce dei precedenti penali del ricorrente, stante anche che l'espulsione non è avvenuta ex lett. c) del co. 2 dell'art. 13 del T.U.;

- ritenuto superfluo l'esame degli altri motivi di opposizione;

P.Q.M.

accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento prefettizio impugnato compensando tra le parti le spese da liquidarsi per parte ricorrente con separato decreto.