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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Pistoia, decreto del 27 marzo 2008

 
est. Ghelardini
 

Il giudice designato, letto il ricorso depositato il 4.3.2008 da [...] per l'annullamento del decreto di espulsione del 31.1.2008, emesso a suo carico dal prefetto di Pistoia; [...].

Premesso

che a sostegno del ricorso è dedotta l'illegittimità del decreto espulsivo per:

[...] 7) incompetenza relativa dello stesso in quanto sottoscritto non dal prefetto, bensì dal vice prefetto aggiunto [...].

Rilevato che la prefettura di Pistoia si è opposta all'accoglimento del ricorso, producendo gli atti relativi all'istruttoria amministrativa espletata [...]; che all'udienza del 19.3.2008 la difesa del ricorrente ha eccepito la irritualità della delega della dott. [...]; che all'udienza del 26.3.2008 è stata altresì contestata la ritualità della delega prefettizia alla emissione dei decreti di espulsione ed ha comunque insistito per la illegittimità del decreto per incompetenza relativa del dirigente che lo ha sottoscritto;

ritenuto che tale ultima questione sia infondata; che infatti il decreto prefettizio 7.2.2005 prodotto dalla prefettura prevede, per quanto qui interessa, che "in caso di assenza od indisponibilità" del prefetto sono delegati alla sottoscrizione dei decreti di espulsione il "vice prefetto con funzioni vicarie ed il vice prefetto dirigente dell'area 1"; che con successivo decreto 27.2.2006 il prefetto ha delegato a tale incombente il dirigente dell'area IV, dott. [...], in luogo del dirigente dell'area I";

considerato che nella fattispecie il decreto di espulsione è sottoscritto "per il prefetto dal vice prefetto aggiunto, dott. [...]";

ritenuto che, anche considerando che nella fattispecie il dott. [...] abbia sottoscritto il decreto in forza della delega citata, e cioè quale dirigente dell'area IV, tale provvedimento sia illegittimo, non risultando le ragioni per cui l'atto poteva essere sottoscritto dal medesimo; che infatti nulla risulta circa l'eventuale assenza od indisponibilità del prefetto; che pertanto il decreto appare illegittimo per difetto di motivazione in ordine alla sussistenza delle suddette circostanze e/o per incompetenza del funzionario che lo ha sottoscritto; che l'annullamento del decreto di espulsione travolge gli atti conseguenti; che le altre questioni sollevate rimangono assorbite; che, considerata la peculiarità della questione, si giustifica l'integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

visto l'art. 13 co. 8 del d.lgs. n. 286/98 e succ. modif. annulla il decreto di espulsione emesso dal prefetto di Pistoia il 31.1.2008 a carico di [...], e tutti gli atti ad esso conseguenti. [...].