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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Bologna, decreto del 16 gennaio 2008

 
est. Gentile
 

[...]. Letti gli atti di causa e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 30.11.2007; visto il ricorso e i documenti allegati.

Premesso in fatto che

il ricorrente [...] nato a [...] (Romania) con ricorso depositato in data 14.11.2007 impugnava il provvedimento emesso in data 3.11.2007 e notificatogli in pari data con il quale il prefetto di Bologna decretava l'allontanamento dal territorio dello Stato italiano del medesimo, con divieto di reingresso sul territorio nazionale per tre anni a partire dalla notifica del provvedimento.

Più precisamente il prefetto di Bologna considerava che il cittadino rumeno versava in condizioni di mancanza di legale domicilio, era stato denunciato per invasione di terreni ed edifici pubblici e risultava gravato da pregiudizi di polizia; accertava la sussistenza dei motivi di pubblica sicurezza di cui all'art. 20, co. 7 bis, 1° periodo del d.lgs. n. 30/07 per l'allontanamento del predetto dal territorio nazionale e rilevava inoltre che il cittadino rumeno non risultava svolgere attività lavorativa, né risultava essere iscritto a un corso di studio, né risultava essere in possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere per l'assistenza sociale dello Stato, né era titolare di una assicurazione sanitaria o di un altro titolo idoneo che lo coprisse da tutti i rischi sul territorio nazionale e neppure risultava essere un familiare che accompagnava o raggiungeva un cittadino dell'Unione europea avente diritto a soggiornare; evidenziava infine come quanto emerso in ordine alla durata del soggiorno in Italia del cittadino rumeno, alla sua età, alle sue condizioni di salute, alla sua integrazione sociale e culturale e ai suoi legami con il paese d'origine, non introduceva elementi sufficienti a derogare a quanto previsto dalla vigente normativa.

In data 14.11.2007 il ricorrente depositava ricorso avverso il suddetto provvedimento del quale chiedeva l'annullamento, previa sospensione degli effetti del medesimo, per l'insussistenza dei motivi di pubblica sicurezza di cui all'art. 20, co. 7 bis, 1° periodo del d.lgs. n. 30/07.

Più precisamente la difesa del ricorrente evidenziava come a partire dall'anno 2005 quest'ultimo prestasse attività di lavoratore subordinato a tempo indeterminato come operaio, I livello, presso la società [...], percependo uno stipendio mensile di circa euro 2.000, e come lo stesso fosse residente presso il Comune di [...] insieme alla moglie [...] e alle figlie [...]; sottolineava infine come il ricorrente non avesse tenuto comportamenti che rappresentassero una minaccia concreta ed attuale tale da pregiudicare l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica.

Con provvedimento del 20.11.2007 il giudice disponeva la sospensione del provvedimento impugnato e fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 30.11.2007. All'udienza del 30.11.2007 era presente il viceprefetto aggiunto per il prefetto, che depositava relazione informativa relativa al cittadino rumeno [...].

Alla suddetta udienza veniva sentito il ricorrente personalmente il quale riferiva di lavorare da cinque anni come muratore presso una ditta a Milano, e di guadagnare circa euro 2000,00 al mese; dichiarava inoltre di avere appena acquistato una casa nel Comune di [...], in provincia di [...] e di avere vissuto sino al allora nel Comune di [...], sempre in provincia di [...], insieme alla moglie e alle figlie; precisava altresì che al momento del fermo da parte della questura egli si trovava nel piazzale vicino all'Ospedale Maggiore di Bologna attendendo sua sorella che sarebbe partita in automobile per la Romania insieme alla di lui figlia maggiore, dovendo quest'ultima recarsi in Romania per fare la carta di identità; negava pertanto risolutamente di vivere nei luoghi dove venne fermato dagli agenti della questura; quanto al precedente di polizia occorso nel 2005 rilevava infine come in quella circostanza egli non stesse guidando, ma avesse la propria auto parcheggiata vicino al luogo dove alcuni connazionali furono coinvolti in una rissa. All'udienza del 30.11.2007 il giudice si riservava di decidere.

Osserva

Il ricorso appare fondato. In via preliminare si osserva come la normativa applicabile al caso di specie vada individuata nelle disposizioni contenute nel D.L. 29.12.2007 n. 249, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica italiana ovvero il 2.1.2008.

Tale normativa sostituisce le disposizioni di cui al D.L. 1.11.2007, n. 181 (recante "Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza" e contenente significative modifiche al d.lgs. 6.2.2007 n. 30), decaduto in quanto mai convertito e pertanto inefficace ex tunc, introducendo misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamento per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza. Poiché tuttavia la formulazione dei presupposti per l'allontanamento immediato dei cittadini dell'Unione europea per motivi imperativi di pubblica sicurezza, nonché la definizione di questi ultimi risultano parzialmente differenti rispetto a quanto precedentemente previsto dal decaduto D.L. n. 181/07, è preliminarmente necessario verificare se la concreta fattispecie al nostro esame possa ritenersi riconducibile alla fattispecie normativa astrattamente prevista dalla vigente normativa di riferimento.

Si evidenzia, a questo proposito, come ai sensi dell'art. 4, co. 2 del D.L. n. 249/07 "i motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare [...] abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave alla dignità umana o ai diritti fondamentali della persona ovvero alla incolumità pubblica, rendendo urgente l'allontanamento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza", laddove l'art. 1 del D.L. n. 181/07 introduceva all'art. 20 del d.lgs. n. 30/07 il co. 7 ter, ai sensi del quale i motivi di pubblica sicurezza dovevano essere ritenuti imperativi quando il cittadino dell'Unione europea o un suo familiare avesse tenuto comportamenti che compromettevano la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero l'incolumità pubblica, rendendo la sua permanenza sul territorio nazionale incompatibile con l'ordinaria convivenza.

Ebbene, tutto ciò premesso, non si ritengono sussistenti nel caso di specie i presupposti per l'allontanamento dal territorio nazionale del cittadino rumeno [...], non ravvisandosi nei comportamenti dallo stesso tenuto "una minaccia concreta, effettiva e grave alla dignità umana o ai diritti fondamentali della persona ovvero alla incolumità pubblica". Se è vero infatti che egli "è risultato gravato da pregiudizi di polizia", come affermato nel provvedimento del prefetto di Bologna impugnato, è altresì vero che nessuno di tali precedenti, peraltro piuttosto risalenti nel tempo, appaiono tali da rappresentare una minaccia concreta, effettiva e grave alla dignità umana o ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, laddove si consideri che trattasi di unica condanna per furto risalente all'anno 2000 - e rilevato peraltro come ai sensi del co. 1 dell'art. 4 del vigente decreto legge "l'esistenza di condanne penali non giustifica autonomamente l'adozione del provvedimento di allontanamento" - nonché di una segnalazione per rissa e guida sotto l'influenza dell'alcol, peraltro fermamente smentita dal ricorrente ed anch'essa risalente all'ano 2005. Anche le segnalazioni per invasione di terreni o edifici riferite dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Bologna nel corso dell'anno 2007 risultano prive di fondamento, laddove si consideri che il ricorrente già agli inizi dello stesso anno risultava residente insieme alla sua famiglia nel Comune di [...]. A questo proposito si evidenzia inoltre come non corrisponda al vero la circostanza affermata nel decreto prefettizio, laddove si dichiara che l'odierno ricorrente versava in condizioni di mancanza di legale domicilio e non risultava svolgere attività lavorativa.

Nel corso dell'istruttoria è infatti emerso che [...] lavora regolarmente dall'anno 2005 come operaio, I livello, contratto C.C.N.L. Coop, presso la società [...], dalla quale è stato assunto come lavoratore subordinato a tempo indeterminato in data 11.9.2005, e percepisce uno stipendio mensile pari a circa euro 2000,00 (cfr, attestazione di servizio rilasciata dal presidente della suddetta società cooperativa in data 12.10.2007, nonché buste paga agli atti di causa).

È altresì documentalmente provato che l'odierno ricorrente alla data del 30.1.2007 era residente nel Comune di [...], insieme alla moglie [...]  ed alla tre figli minori [...] (Cfr. doc. 6 fascicolo parte ricorrente) ed ha recentemente contratto un mutuo dell'importo di euro 80.000 per l'acquisto di un immobile ubicato nel Comune di [...] ove egli intende trasferirsi insieme alla sua famiglia (cfr. documenti depositati all'udienza del 30.11.2007).

Per quanto concerne, infine l'ultima parte della motivazione del decreto impugnato, laddove si considera che "quanto emerso in ordine alla durata del soggiorno in Italia, alla sua età, alle sue condizioni di salute, alla sua integrazione sociale e culturale e ai suoi legami con il paese d'origine, non introduceva elementi sufficienti a derogare a quanto previsto dalla vigente normativa", se ne rileva l'infondatezza, rilevato invece come, anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 28 della direttiva 2004/38/CE del 29.4.2004 - fonte vincolante di diritto comunitario derivato - in ordine agli elementi dei quali tenere conto "a protezione contro l'allontanamento", è necessario considerare che nel caso di specie il ricorrente vive da ormai 10 anni insieme a tutta la sua famiglia in Italia dove, almeno per quanto concerne gli ultimi anni, pare avere raggiunto un buon livello di integrazione sociale e culturale, atteso il regolare inserimento nel mondo del lavoro e considerata la compiuta integrazione nel luogo di residenza da parte del medesimo.

Conclusivamente e per tutte le ragioni sopra esposte, il decreto impugnato risulta illegittimo per violazione delle vigenti norme di legge e conseguentemente il ricorso merita accoglimento dovendosi disporre in conformità alla domanda. Nulla sulle spese, peraltro non richieste.

P.Q.M.

visti gli artt. 4 e 7 del D.L. n. 249/07, visti gli artt. 737 e ss. c.p.c., accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento di allontanamento emesso dal prefetto di Bologna in data 3.11.2007 e notificato in pari data a [...] nato a [...] (Romania).