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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Firenze, ordinanza del 28 maggio 2008 n. 5136

 
est. Mariani
 

Nel ricorso R.G.V. 5718/07. Il giudice, nella domanda avanzata da parte ricorrente,

lette le contestazioni della parte convenuta,

osservato che sostanzialmente il Comune di Firenze aderisce alle valutazioni del contenuto del bando di concorso impugnato come atto produttivo di effetti discriminatori per motivi di razza e di etnia, richiedendo lo stesso per la partecipazione, la cittadinanza italiana, elemento non essenziale al tipo di concorso indetto;

ritenuto pertanto di accogliere la domanda volta alla dichiarazione di illegittimità del bando di concorso pubblico nonché del provvedimento di esclusione dalla partecipazione del bando così come la domanda appare limitata;

osservato quanto alla domanda di ristoro dei danni quantificati in € 5.200 (3.600 per danno non patrimoniale e € 1600 per danno morale), che i danni morali possono essere riconosciuti solo in presenza di fatto astrattamente qualificabile come reato (art. 2059 c.c.) il che non appare correlatosi nel caso di specie, mentre pare trovare riconoscimento la richiesta di liquidazione del danno patrimoniale, per la lesione di un diritto costituzionalmente garantito (art. 3 co. 1 Cost.) liquidazione che, atteso il comportamento (personale) delle parti, può essere quantificabile in € 2500,00; [...].

P.Q.M.

dichiara la illegittimità del bando di concorso del Comune di Firenze del giugno 2007 relativo alla assegnazione di 60 licenze taxi e della esclusione del ricorrente dalla partecipazione al concorso della Commissione giudicatrice del 19.6.2007; condanna il Comune di Firenze al pagamento del danno a favore di [...] nella somma di € 2500,00; respinge le ulteriori domande avanzate dalla parte ricorrente. Condanna il Comune di Firenze al pagamento delle spese di causa sostenute da parte ricorrente [...].