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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Trieste, sentenza del 17 luglio 2008

 
est. Picciotto
 

Nella causa iscritta al R.G. 1536/08, tra [...] contro il Ministero dell'interno [...].

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 15.5.2008 [...] proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego di riconoscimento dello status di protezione internazionale addotto dalla Commissione territoriale di Gorizia in data 27.3.2008.

Esponeva di essere cittadina ivoriana, di etnia diouala e di religione musulmana, con frequentazione della moschea del suo quartiere. A partire dal 2002, la sua vita in Costa d'Avorio era stata esposta a notevoli rischi e pericoli e, con lo scoppio della guerra civile, lo Stato africano veniva di fatto diviso in due: il nord, occupato dalle forze dei ribelli, il sud controllato dal governo centrale del presidente Gbagbo. Le forze governative, che si riconoscevano nella religione cristiana, venivano appoggiate, tra gli altri, dal partito del "Giovani patrioti", organizzazione nazionalista, criticata dagli osservatori internazionali per le dichiarate posizioni "antislamiche". Con la connivenza del governo, esponeva la ricorrente, queste organizzazioni contrastavano nel modo più assoluto ogni possibile forma di opposizione al potere, facendosi autori di una politica sanguinaria nei confronti della popolazione musulmana e di etnia diouala, ritenuta connivente con le forze ribelli del nord.

Per tali ragioni la ricorrente e la sua comunità rappresentavano un bersaglio privilegiato dei Giovani patrioti, che già nel 2001 avevano aggredito la sig.ra [...] e la madre, mentre si trovavano al mercato, costringendo la ragazza a chiedere l'intervento di un medico, come da certificazione già prodotta in sede amministrativa. Il fatto più grave si verificava il 15.10.2004, quando ella si trovava presso la moschea per la preghiera del venerdì, ed i Giovani patrioti sarebbero irrotti, provocando i fedeli, per poi scagliarsi contro i presenti, picchiandoli violentemente. La [...] veniva colpita alla testa, al viso, al capo, alle mani, alla spalla e soprattutto al ventre. Fuggita verso la sua casa, la trovava completamente distrutta e saccheggiata, avendola i Giovani patrioti identificata come luogo di congiure e tradimenti, come tutti gli edifici che si affacciavano sulla corte comune dove praticavano le loro credenze e riti. Qualche giorno dopo si rivolgeva al Centro ospedaliero universitario di Yopougon, dove le venivano riscontrate gravi lesioni al polso, al pollice, alla spalla, un trauma cranico ed un vistoso ematoma, nonché lesioni all'arco dentario, con applicazione di una rudimentale struttura metallica, come da certificazione agli atti. Costretta a fuggire in Ghana, in quel paese emergevano le conseguenze più gravi dell'aggressione subita nell'ottobre 2004. Nei primi mesi del 2005, infatti, avvertiva un forte dolore alla pancia e, sottoposta con urgenza ad un intervento chirurgico, subiva la totale asportazione dell'utero e delle ovaie: secondo il giudizio tecnico del medico italiano che la aveva visitata al suo arrivo in Italia, "un intervento così demolitivo non può essere che la conseguenza di un gravissimo traumatismo che ha provocato la rottura di tali organi".

In Italia veniva accolta presso l'Associazione "Il Mondo nella città" di Schio (VI), e presentava quindi per il tramite della questura di Vicenza la sua domanda di protezione internazionale. Sentita dalla Commissione territoriale di Gorizia, innanzi alla quale raccontava la sua storia, depositando ampia documentazione medica nonché i rapporti di Amnesty International sulla situazione del suo paese, esponeva con memoria che le violenze nei confronti della popolazione musulmana e di etnia diouala erano ancora all'ordine del giorno in Costa d'Avorio, come denunciato dalle stesse organizzazioni internazionali. Ciò nonostante il 16.4.2008 si vedeva notificare la decisione con cui la Commissione rigettava la sua richiesta, con una motivazione secondo cui "le dichiarazioni rese" sarebbero "credibili solo in parte, ma il quadro emerso non meritevole di tutela anche a causa del migliorato quadro politico nel paese".

Di tale provvedimento chiedeva l'annullamento per violazione di legge per evidente carenza della motivazione ed omessa valutazione degli elementi agli atti, nonché violazione di legge con riferimento agli artt. 1 Convenzione di Ginevra, 2, 3, 5, 7 d.lgs. 251/2007, Direttiva 2005/83/CE, e per eccesso di potere per difetto di istruttoria ed ulteriore carenza di motivazione.

L'amministrazione aveva l'onere di evidenziare in modo chiaro e dettagliato l'iter logico seguito, in modo ancor più stringente qualora, come nella specie, fosse in gioco la tutela dei diritti umani. Per contro era stata omessa l'indicazione degli elementi per i quali il racconto della ricorrente fosse "credibile solo in parte": il tutto a fronte dell'esistenza di evidenti segni di persecuzione e di un quadro nazionale univoco, nel quale l'odio razziale e religioso denunciato dalla ricorrente sarebbe tutto fuorché assopito. La protezione era stata richiesta dalla ricorrente a causa di una circostanziata persecuzione per motivi etnici e religiosi, con inevitabile colorazione anche politica, e persecuzioni del genere erano del tutto attuali, come confermato dagli osservatori internazionali. A fronte di ciò la Commissione aveva omesso di motivare sul punto, e di riferirsi ad elementi probatori concreti, idonei a superare o contrastare il quadro preoccupante denunciato da organizzazioni umanitarie.

Sussistendo tutti i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, ratificata dall'Italia con legge 14.2.1970 n. 95, dell'art. 2, co. 1 lett. e) d.lgs. 251/2007 di recepimento della Direttiva 2005/83/CE, al cittadino straniero che "temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo paese", esso doveva essere riconosciuto alla ricorrente.

In via subordinata eccepiva la violazione di legge con riferimento agli att. 2, co. 1 lett. g) e 14 d.lgs. 251/2007, art. 3 legge 241/90, ricorrendo tutti gli elementi per il riconoscimento di una "protezione sussidiaria" ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, co. 1 lett. g) e 14 d.lgs. 251/2007, in quanto in caso di rimpatrio in Costa d'Avorio la [...] poteva correre un rischio effettivo di subire un grave danno a causa della sua origine etnica e della sua fede religiosa. Inoltre, essendo una donna di etnia diouala, sarebbe facilmente, esposta al rischio di violenze sessuali: gli osservatori internazionali avrebbero al riguardo sottolineato come, sia le forze governative che le New Forces del nord, si esibirebbero quotidianamente in veri e propri sfruttamenti sessuali nei confronti delle donne diouala, da loro considerate come esseri inferiori, veri e propri strumenti per lo sfruttamento di ogni bisogno maschile.

Tutto ciò premesso, concludeva come in ricorso.

Si costituiva il Ministero dell'interno chiedendo il rigetto del ricorso per non avere la ricorrente dimostrato l'esistenza di elementi oggettivi da cui inferire un timore di persecuzione rilevante ai fini della vigente normativa. Le generiche ostilità asseritamente subite dalla ricorrente, e rapportate a presunte persecuzioni politiche, sarebbero insufficienti in quanto il clima politico era nel frattempo mutato, e le condizioni per l'accoglimento della domanda dovevano sussistere al momento della decisione.

Sentita la ricorrente all'udienza, la causa era riservata in decisione.

Motivi della decisione

Si osserva preliminarmente come la legittimazione della Commissione territoriale a partecipare al procedimento sia ormai pacifica, in forza della espressa previsione di cui agli artt. 35, co. 5 e 9, d.lgs. 25/08 che prevedono la comunicazione del ricorso e l'intervento all'udienza della Commissione stessa. Tuttavia la Commissione non appare essere parte del procedimento stante che non è indicata tra i soggetti legittimati ad impugnare la (presente) decisione (art. cit., co. 11). In ogni caso la presenza della avvocatura distrettuale dello Stato per il Ministero dell'interno viene a sanare qualsiasi problematica interpretativa, potendosi forse ritenere che con la sua partecipazione al giudizio il Ministero dell'interno si atteggi ad interveniente volontario nella sua qualità di organo sovraordinato della Commissione e pertanto portatore di un interesse al giudizio.

Va premesso che in ordine al diritto costituzionale di asilo di cui all'art. 10, co. 3 Cost., che è allo stato privo di attuazione normativa secondaria, devesi ritenere che l'immediata precettività della norma costituzionale trovi riscontro nella prevista obbligatorietà di concessione del permesso di soggiorno spettante a tutti coloro i quali propongano domanda per i1 riconoscimento dello status di rifugiato (art. 26, co. 4, ultima proposizione, d.lgs. 25/08, ma già contemplato dall'art. 1, co. 5, del D.L. 30.12.1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28.2.1990, n. 39). La tutela dei diritti umani e della personalità viene invece affidata proprio al riconoscimento dello status di rifugiato, sotto le condizioni di cui al d.lgs. 251/07, come peraltro espressamente stabilito già fin dal d.lgs. 140/05 (art. 1 - finalità - "Il presente decreto ha lo scopo di stabilire le norme relative all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato nel territorio nazionale").

Nel merito si osserva che sussiste una apprezzabile prova dell'esistenza di una violazione di diritti umani nei riguardi della ricorrente. Ai sensi del d.lgs. n. 285 del 2007 "rifugiato" è il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale paese. L'esame della domanda di protezione internazionale, come prescritto dall'art. 3, deve essere effettuato su base individuale, con valutazione "di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda"; "della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi"; "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave". Inoltre, l'art. 4 stabilisce che, "Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistono gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel paese di origine".

Gran parte di tutto ciò non è stato tenuto presente dalla Commissione, il cui provvedimento deve essere anullato per carenza di motivazione e di attività istruttoria.

Si premette che la tutela internazionale delle donne vittime di violenza può essere esercitata, come si legge nello stesso sito internet del Ministero degli interni, anche a mezzo della concessione dello status di rifugiato, in quanto la "persecuzione relativa al genere è una forma distinta di persecuzione che può rientrare all'interno della definizione di rifugiato fornita dalla Convenzione di Ginevra"; l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha definito la violenza contro le donne - si legge sempre nel sito - "una forma di persecuzione legata al genere femminile e che si manifesta attraverso azioni violente di tipo fisico, psicologico o sessuale o in qualunque modo dirette a provocare sofferenza nella donna, includendo tra tali azioni anche le minacce, la coercizione e la privazione della libertà, sia nella sfera privata sia in quella pubblica". Continua il sito: "nel 1996 la normativa sulle garanzie supplementari del Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che gli Stati membri devono prevedere, nelle procedure di richiesta di asilo da parte delle donne, la presenza di funzionari qualificati e interpreti di sesso femminile, soprattutto nei casi in cui, per gli eventi vissuti o l'origine culturale, le richiedenti incontrino difficoltà a esporre esaurientemente le loro motivazioni". Neanche di ciò ha tenuto conto la Commissione, che almeno gerarchicamente dovrebbe seguire le indicazioni del Ministero.

Posto che ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato è necessaria una precisa correlazione tra la situazione specifica del richiedente e le condizioni politiche, sociali e normative del paese di provenienza, senza che sia possibile far ricorso al notorio od inferire la situazione individuale da quella generale di un paese (Cass., sez. I. civ., 20.12.2007 n. 26822), si osserva che sussistono precisi riscontri oggettivi alle documentate dichiarazioni rese dalla ricorrente.

Da quanto risulta dal rapporto di Amnesty International del 2008, in Costa d'Avorio nel marzo, il presidente Laurent Gbagbo e Guillaume Soro, segretario generale delle Forze nuove (Forces nouvelles), e la coalizione di gruppi armati che controlla il nord dal settembre 2002, hanno firmato un accordo a Ouagadougou, capitale del Burkina Faso. Obiettivo dell'accordo era la riunificazione del paese e la stesura di condizioni per le elezioni presidenziali rinviate dal 2005. Sono stati fissati i tempi per il disarmo e la creazione di un esercito integrato. Guillaume Soro è stato nominato primo ministro di un governo di transizione a marzo. A settembre la zona cuscinetto che separava le truppe governative ed elementi armati delle Forze nuove, e controllata dai contingenti francese e delle Nazioni Unite, è stata smantellata e brigate miste formate da soldati governativi e delle Forze nuove hanno iniziato a pattugliare la zona. A settembre, è stato lanciato un processo di registrazione elettorale e a novembre i due partiti hanno concordato di tenere le elezioni presidenziali entro giugno 2008. A dicembre i due partiti si sono impegnati ad avviare il lungamente atteso processo di disarmo quale passo verso la formazione di un nuovo esercito nazionale. Tuttavia si dà chiaro, evidente e circostanziato atto che "sono proseguite le notizie di violenza sessuale contro donne e ragazze mentre diversi presunti responsabili sono stati rilasciati senza essere processati. Questo tipo di impunità è dipesa in special modo dal fatto che il codice penale ivoriano non dà una definizione di stupro". [...].

Poiché la ricorrente ha circostanziato in modo molto preciso le sue dichiarazioni, sia nel procedimento amministrativo che nel presente giudizio, ha fornito i documenti dei quali poteva avere la disponibilità, ha addotto elementi relativi alla sua condizione specifica che sono del tutto coerenti con le informazioni disponibili sulla situazione del paese, sulla scorta di tali considerazioni questo giudice ritiene (come già fatto da altro giudice del tribunale di Trieste con sentenza dd. 30.4.2008, giudice Barzazi) che alla ricorrente possa essere riconosciuto lo status di rifugiata, potendo considerarsi provato il concreto ed attuale rischio della sua sottoposizione nel paese di origine, ad opera di soggetti non controllati ed anzi conniventi con il partito di governo, a violenza fisica per ragioni di sesso e religione.

Spese compensate sussistendo complessità della materia, sia interna che internazionale; le spese relative all'interprete devono essere poste a carico del convenuto.

P.Q.M.

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il tribunale di Trieste così provvede: riconosce alla ricorrente [...], nata a [...] (Costa d'Avorio) il [...], lo status di rifugiata, ai sensi della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati e del d.lgs. 19.11.2007 n. 251; compensa le spese, [...].