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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Venezia, sentenza del 6 settembre 2007 n. 1958

 
est. Simone
 

Nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 3.8.2004 da [...] contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'interno [...], con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia.

Svolgimento del processo

Con l'atto di citazione [...] conveniva dinanzi al tribunale di Venezia la Presidenza del Consiglio dei Ministri, [...] ed il Ministero dell'interno, [...] e chiedeva, previo annullamento del provvedimento reso dalla Commissione centrale il 5.11.2003 emesso nei suoi confronti, che fosse accertato il diritto all'asilo costituzionale.

Esponeva l'attrice, premesso che era cittadina nigeriana di fede cristiana nata e vissuta a lungo nella città di Karu, nel nord della Nigeria ed in seguito nella cittadina di Kumin Guari (vicino alla città di Kaduna), insieme alla sua numerosa famiglia, che agli inizi del 2000 nella città di Kaduna scoppiarono violenti scontri a sfondo etnico-religioso, originatisi dall'applicazione della sharia negli Stati del nord del paese, a maggioranza musulmana e per le discriminazioni che erano seguite nei confronti dei cristiani; le continue rappresaglie capeggiate dai leader fondamentalisti musulmani che imperversavano nel paese, senza che né le autorità federali, né tantomeno quelle locali perseguissero i colpevoli, provocavano una accresciuta insicurezza per la minoranza cristiana, con conseguente innalzamento del livello di tensione sociale in tutto il nord del paese, a tal punto che anche nella città di Kaduna e nei villaggi circostanti (tra i quali il villaggio di Kumin Guari) si registrarono violenze e persecuzioni nei confronti dei cristiani; con il trascorrere del tempo la situazione degenerava al punto che numerosi cattolici vennero uccisi e dozzine di case e negozi, appartenenti a cristiani furono incendiati e distrutti; durante uno di questi scontri, in data 5.3.2000, la chiesa all'interno della quale la famiglia della ricorrente era raccolta in preghiera insieme ad altri fedeli, venne assediata e distrutta; il giorno dopo la casa della sua famiglia era individuata ed attaccata da un gruppo di fondamentalisti islamici, il padre nel tentativo di difendere la sua famiglia rimase ucciso da un colpo di arma da fuoco, costringendo alla fuga il resto dei familiari; sopravvissuta alla cattura e perso ogni contatto con il resto della sua famiglia, preso atto del pericolo per la propria incolumità e della gravità della situazione, decise di tentare di trarsi in salvo recandosi nel sud del paese, confidando nella protezione da parte della popolazione a maggioranza cattolica che ivi risiede; giunta a Lagos in data 7.3.2000, venne tuttavia a trovarsi in una durissima condizione di isolamento: nonostante la propria fede cattolica, comune a quella della maggioranza degli abitanti degli Stati del sud della Nigeria, era stata ripetutamente e gravemente minacciata a causa della sua appartenenza ad uno dei gruppi etnici invisi ai nigeriani delle regioni del sud, nonché a causa della sua condizione di donna sola, priva di marito e sprovvista di un supporto familiare e sociale di riferimento; nel gennaio del 2002, riuscì a procurarsi il danaro necessario per imbarcarsi su una nave diretta in Europa, senza nemmeno conoscere la destinazione del viaggio, che solo successivamente scoprirà essere l'Italia, precisamente il porto di Genova; con decisione del 5.11.2003 la Commissione centrale presso il Ministero dell'interno rigettava l'istanza a suo tempo presentata. [...].

Motivi della decisione

L'attrice ha chiesto il riconoscimento del diritto all'asilo costituzionale ai sensi dell'art. 10, co. 3, Cost. norma, quest'ultima, immediatamente precettiva, come ormai riconosciuto con indirizzo uniforme dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 18.6.2004, n. 11441; Cass. 4.5.2004, n. 8423; Cass. S.U. 26.5.1997, n. 4674), cosicché il riconoscimento del diritto d'asilo prescinde dall'emanazione di legislazione ordinaria.

La narrazione esposta dall'attrice e la documentazione prodotta consentono di accogliere la domanda svolta, emergendo un quadro di estrema labilità del tessuto politico-sociale, tale da precludere non solo il pacifico godimento delle libertà democratiche, ma anche la stessa possibilità di sopravvivenza a causa della prolungata instabilità politica della Nigeria con riferimento all'epoca dei fatti oggetto di causa. Descrizione, quest'ultima, in linea con i presupposti richiesti per il riconoscimento dell'invocato asilo. Infatti, nella documentazione prodotta, ossia i rapporti delle Nazioni Unite, di Amnesty International, Human Rights Watch, le stesse risoluzioni del Parlamento europeo portano in esponente un quadro poco tranquillizzante in merito al godimento dei diritti fondamentali ed al livello di applicazione del principio della eguale protezione dei cittadini di fronte alla legge. Da anni la Nigeria è divisa in trenta Stati federali a differente composizione religiosa, si attuano violente repressioni soprattutto nelle regioni del nord a maggioranza musulmana in danno della popolazione cristiana, al punto da precludere, se non a costo della vita, la libertà di fede. La condizione femminile in Nigeria non consente l'esercizio delle libertà democratiche in relazione ad aspetti fondamentali della personalità umana sul piano familiare, culturale e professionale. La pratica del diritto islamico, ossia la sharia negli Stati settentrionali espone la donna, indipendentemente dal suo credo religioso, a pene durissime (fino alla morte per lapidazione) in caso di rapporti sessuali e di gravidanza fuori dal matrimonio.

Ancora il rapporto del 2002 di Amnesty International evidenzia gli abusi commessi dai tribunali islamici, per quanto lo stesso Parlamento europeo nel 2002, dopo aver preso atto dell'ennesima condanna per lapidazione di una donna che aveva avuto un bambino dopo il divorzio, abbia esortato la Nigeria a vedere applicate nelle aule di giustizia le norme internazionali sui diritti umani; (cfr. il doc. 11 del fascicolo attoreo).

In questo contesto, connotato da continue violazioni dei diritti umani diviene del tutto irrilevante che si tratti di vicende legate al passato, espressione di un contesto politico-civile del paese di origine ormai mutato.

Al cospetto di lunghi periodi di instabilità politica, se non di guerra civile come nel caso di specie, pare difficile esprimere certezze ferme in ordine alla stabilità del quadro democratico di una nazione, tanto più che la valutazione quest'oggi, non potendo immaginarsi un sistema probatorio perennemente aperto, deve basarsi su quanto allegato al momento del radicamento della lite.

L'accertamento del diritto di asilo comporta l'obbligo della questura competente per il luogo di dimora dell'attore di rilasciare un permesso di soggiorno per tale motivo anche per ragioni di lavoro.

Nella contumacia dei convenuti, atteso che la domanda investe un profilo diverso da quello alla base della decisione impugnata, nulla deve essere disposto sulle spese.

P.Q.M.

il tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe riportata, respinta ogni altra domanda o eccezione, così provvede: 1) accerta e dichiara il diritto di asilo di [...] nel territorio della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 10, co. 3 e dispone che la questura competente per il luogo di dimora le rilasci un permesso di soggiorno per motivi di asilo ed anche per ragioni di lavoro; 2) nulla per le spese.