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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Giudice di pace di Napoli, decreto del 26 maggio 2006

 
est. Bongiorno
 

Letto il ricorso proposto da [...] contro il prefetto di Napoli e la questura di Napoli; ritenuta notoria l'attuale condizione di guerra civile che affligge la Costa D'Avorio, paese d'origine del ricorrente, condizione di cui esso ricorrente ha comunque offerto, all'udienza del 17.5.2006, attendibile documentazione;

ritenuto che detta condizione di guerra civile rappresenta di per sé motivo ostativo all'emissione di provvedimento di espulsione, che non potrebbe non configgere con i principi altamente solidaristici e rispettosi dei diritti umani cui è ispirata la Carta costituzionale (vedi, in particolare, artt. 2 e 10), atteso che l'esecuzione di detto provvedimento costringerebbe il ricorrente a tornare in Costa D'Avorio (con conseguente grave pericolo di vita, inscindibilmente connesso alla suddetta condizione di guerra civile) o a vagare da clandestino per altri paesi, incontrando difficoltà analoghe a quelle cui qui è andato incontro;

ritenuto peraltro che dalla documentazione prodotta dal ricorrente, in particolare dall'"attestato nominativo questura di Napoli 27.1.2006", risulta di tutta evidenza che la P.A. ha già riconosciuto al ricorrente stesso il diritto al permesso di soggiorno, che il ricorrente titolare dovrà soltanto provvedere a ritirare;

lette le deduzioni fatte pervenire dalla questura di Napoli;

ritenuto infine che ai sensi dell'art. 14, d.p.r. 115/02 l'onorario e le spese spettanti al difensore sono a carico dell'erario [...].

P.Q.M.

accoglie il ricorso e per l'effetto revoca l'opposto decreto di espulsione; per l'effetto condanna il prefetto di Napoli al pagamento degli onorari e delle spese del presente giudizio, [...].