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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Venezia, sentenza del 30 gennaio 2006, n. 270

 
est. Corder
 

Nella causa civile promossa con atto di citazione da [...] contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri [...].

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 23.5.2003 [...], cittadino turco di nazionalità curda, conveniva, avanti l'intestato tribunale, il Ministero dell'interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, previo annullamento del provvedimento della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto perseguitato dalle autorità turche in conseguenza dell'attività di supporto svolte dallo stesso attore in favore dei movimenti indipendentisti curdi. [...]

Motivi della decisione

La domanda è fondata. Dalla prova per testi è emerso che l'attore, pur non avendo fatto parte del PKK, fu denunciato alle autorità turche per aver solamente fornito cibo e vestiario ai membri dello stesso PKK, e subì minacce e violenze gratuite da parte delle stesse autorità turche (ammanettato, bendato, schiaffeggiato, percosso con calci di fucile, trascinato sulle pietre, incatenato e tenuto per giorni senza cibo, né acqua). Il teste ha poi soggiunto che anche i familiari dell'attore, dopo l'arresto di quest'ultimo, subirono controlli, perquisizioni periodiche e varie vessazioni.

Dalla documentazione versata in causa si evince che in Turchia, in alcune zone, e in particolare in quella di provenienza dell'attore, vi è una situazione di pregiudizio per i diritti umani della minoranza curda alla quale appartiene l'attore.

A fronte di tale situazione, si debbono ritenere sussistenti fondati motivi per affermare che qualora l'attore venisse rimpatriato egli potrebbe incorrere in gravi conseguenze per la propria incolumità, a causa dell'appartenenza all'etnia curda e per le vicende che lo hanno visto coinvolto e narrate dal teste assunto.

Pertanto, annullato il provvedimento impugnato, va accertato lo status di rifugiato in capo all'attore. Le spese seguono la soccombenza dei convenuti.

P.Q.M.

il tribunale di Venezia [...] respinta ogni altra domanda, così provvede: 1) accoglie la domanda dell'attore e, annullato il provvedimento della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato in questione, riconosce in capo all'attore lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951; 2) condanna le parti convenute alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese di lite, liquidate in euro [...].