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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Brescia, ordinanza del 30 luglio 2008 n. 83

 
est. Tringali
 

Visti gli atti del procedimento penale contro [...] indagato per il reato di cui all'art. 12 co. 5 bis, d.lgs. 286/98: letto il ricorso presentato in data 22.7.2008 con il quale si domanda il riesame del decreto emesso dal GIP presso il tribunale di Brescia in data 11.7.2008, avente ad oggetto la convalida del sequestro preventivo dell'appartamento sito in [...] di proprietà dell'indagato. A scioglimento della riserva espressa in esito all'udienza odierna.

Ritenuto

In data 3.7.2008, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dell'immigrazione clandestina, personale della squadra mobile della questura di [...] procedeva al controllo dell'appartamento ubicato in [...] al secondo piano dello stabile di via [...] ivi rinvenendo e identificando due cittadini stranieri (tali [...]), privi di documenti e di permesso di soggiorno.

Escussa a sommarie informazioni, la [...] riferiva di abitare nell'appartamento da circa un mese, grazie all'intercessione di un amico italiano, tale [...] e forniva agli operanti il contratto di locazione dell'immobile, intestato a quest'ultimo. Aggiungeva altresì, che gli accordi relativi al contratto di locazione erano stati presi tra il [...] ed il proprietario dell'immobile, pienamente consapevoli della sua situazione di clandestinità, e precisava che il [...] (decritto come [...]) aveva riscosso direttamente dalle sue mani il canone di locazione, pari a euro 465,00.

Proprio all'utenza suindicata veniva altresì contattato il [...] invitato a presentarsi in questura e qui compiutamente identificato. Veniva infine acquisita la comunicazione di cessione del fabbricato, che risultava effettivamente intestata al [...] e recante la data del 5.6.2008.

Alla luce della constatata corrispondenza fra le indicazioni fornite dalla [...] e l'effettiva identità del locatore dell'appartamento, gli operanti procedevano quindi, alle ore 00,20 del 4.7.2008, al sequestro in via d'urgenza dell'immobile, in relazione al reato di cui all'art. 12 co. 5 bis, d.lgs. 286/98, introdotto dal D.L. 23.5.2008, n. 92.

A seguito di rituale richiesta del P.M., con provvedimento dell'11.7.2008 il GIP di Brescia convalidava il sequestro operato dalla p.g. e disponeva il sequestro preventivo dell'immobile, ritenendo integrato il fumus del reato contestato e ravvisando l'ulteriore presupposto di cui all'art. 321 co. 2 c.p.p., stante la previsione di confisca obbligatoria contenuta nella nuova fattispecie incriminatrice.

Avverso il suddetto provvedimento ha proposto richiesta di riesame il difensore del [...], domandandone l'annullamento e riservando l'enunciazione dei motivi di gravame.

Con memoria depositata nelle more dell'udienza il difensore ha sottolineato che, in conseguenza della modifica normativa apportata dalla legge di conversione del D.L. 92/08 (l. 24.7.2008, n. 125 ) - laddove ha introdotto, fra i requisiti del reato, la finalità di ingiusto profitto - nonché in considerazione della documentazione prodotta, dovrebbe ritenersi venuto meno il fumus del delitto e conseguentemente revocarsi il sequestro preventivo dell'immobile.

All'odierna udienza camerale, il difensore ha insistito per l'accoglimento del gravame, producendo ulteriore documentazione.

Il ricorso è infondato. Va premesso che l'art. 12 co. 5 bis, d.lgs. 286/98, introdotto dal D.L. 23.5.2008 n. 92, nel testo originario sanzionava con la reclusione da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto costituiva più grave reato, la condotta di chiunque "cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato", disponendo altresì che "la condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato".

L'originario testo normativo è stato innovato in sede di conversione del decreto legge, atteso che la l. 125/08, ferma restando la confisca obbligatoria, ha riformulato come segue il sopra richiamato art. 12 co. 5 bis: "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [...]".

Ebbene, fatto richiamo alla narrativa e rilevato che sia delle dichiarazioni della [...], che dalla comunicazione di cessione del fabbricato acquisita, risulta che la locazione dell'appartamento è avvenuta dopo l'entrata in vigore dell'art. 12 co. 5 bis d.lgs. 286/98, deve osservarsi come appaia manifestamente sussistente il fumus del reato contestato (che, vale notare, non presuppone l'accertamento in concreto della gravità indiziaria, ma unicamente la astratta configurabilità dell'ipotesi criminosa sulla base degli elementi investigativi allo stato acquisiti) atteso che le menzionate dichiarazioni (peraltro confermate dalla circostanza che il numero di telefono cellulare fornito dalla donna è risultato effettivamente in uso al [...]) danno conto della consapevolezza dell'indagato circa la clandestinità degli effettivi conduttori dell'immobile.

Né può sostenersi, come vorrebbe la difesa, la sopravvenuta elisione del fumus in ragione della riformulazione della fattispecie ad opera della legge di riconversione, dovendosi osservare:

a) che la fattispecie riformulata, sul piano materiale individua due distinte condotte: quella di chi dà alloggio a uno straniero irregolare, a titolo oneroso, di un immobile di cui l'agente abbia la disponibilità e quella di chi cede a uno straniero un immobile, anche il locazione;

b) che il dolo specifico della finalità di ingiusto profitto deve intendersi riferito unicamente alla prima fattispecie, ciò risultando sia dalla sua collocazione lessicale ("chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio [...]"), che dal rilievo per il quale in tale ambito si colloca esclusivamente anche la previsione espressa del requisito della onerosità;

c) che ciò risalta vieppiù ove si osservi che l'esplicita menzione di quest'ultimo requisito non si concilia, in una visione unitaria della fattispecie (tale da estendere, dunque, anche alla seconda parte la portata del dolo specifico), con il richiamo espresso, nella seconda parte, al contratto di locazione, per sua natura eminentemente oneroso (ciò pur tenendo conto che detto richiamo mira a chiarire che il concetto di "cessione" non copre solo l'ambito dei diritti reali, ma anche quello dei diritti personali di godimento);

d) che tale interpretazione si giustifica, sul piano sistematico, in ragione del diverso disvalore delle condotte, che ha indotto, evidentemente, il legislatore, in sede di conversione, a diversamente considerare i comportamenti diretti a procurare temporaneo alloggio allo straniero irregolare (comportamenti penalmente rilevanti solo se non di mera ospitalità, ossia se qualificati dall'onerosità e dall'ulteriore finalità di ingiusto profitto), da quelli volti ad immetterlo nella disponibilità esclusiva e titolata di un immobile, mediante l'attribuzione di diritti reali o personali di godimento (comportamenti incriminati ex se, indipendentemente dalla natura della pattuizione). Considerato, allora, che la violazione ascritta al ricorrente non richiede il dolo specifico (sicché sono irrilevanti le produzioni documentali volte ad escluderlo); che, alla luce degli elementi disponibili, il predetto non può pertanto, allo stato, ritenersi estraneo al reato; e che la documentazione oggi prodotta dalla difesa dà conto altresì che dell'immobile il [...] è attualmente proprietario esclusivo, deve concludersi che ricorrono tutti i presupposti del sequestro preventivo, atteso che l'art. 321 c.p.p. co. 2 c.p.p. consente il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca e che quest'ultima, è nella specie, addirittura obbligatoria.

Segue, pertanto, che il provvedimento impugnato va integralmente confermato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese della procedura.