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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Bologna, decreto del 18 luglio 2008

 
est. Zucconi
 

Nel procedimento iscritto al n. 1821/08 R.G., promosso con ricorso presentato il giorno 24.4.2008 da [...] nei confronti della questura di Bologna. Oggetto: ricorso ex art. 30, co. 6 d.lgs. n. 286 /98. [...].

Premesso in fatto che il ricorrente ha proposto opposizione ex art. 30 T.U. avverso la comunicazione di diniego di conversione del permesso di soggiorno per motivi di salute in permesso di soggiorno per motivi dì famiglia, ai sensi degli artt. 5 co. 5, 29 co. 5 e 30, co. 1 lett, c) del T.U. d.lgs. 286/98;

che la ricorrente lamentava l'illegittimità del provvedimento per violazione degli artt. 5 co. 5, 6 e 9, 29 e 30 del T.U. immigrazione d.lgs. 286/98, dell'art. 8 Convezione europea dei diritti dell'uomo, degli artt. 3, 8, 9 e 10 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 (ratificata con legge 176/91) e per difetto di adeguata motivazione;

che parte resistente provvedeva a trasmettere note informative; valutate altresì le produzioni documentali;

Osserva

Il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

In primo luogo va affermata nella materia de qua la giurisdizione del giudice ordinario: l'art. 30 co. 6, d.lgs. 286/98 prevede infatti che "contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede [...]".

Il ricorrente lamenta, nel ricorso introduttivo, la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l'ottenimento della conversione del precedente permesso di soggiorno goduto per motivi di salute in permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

Ritiene questo giudice, seguendo l'indirizzo dell'intestato tribunale, che nella attuale normativa che regolamenta l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini stranieri, debba essere tenuta in debito conto la profonda innovazione alla materia apportata dalla riforma di cui al d.lgs. 5/07 di attuazione della direttiva 2003/86/CE in materia di ricongiungimento familiare, laddove viene escluso ogni automatismo preclusivo al soggiorno dello straniero allorquando sia in discussione il diritto fondamentale all'unità familiare.

Ciò posto, visti gli artt. 5 co. 5 e artt. 30 co. 1 lett. c) in combinato disposto con l'art. 29 co. 5 T.U. e tenuto conto che in ogni provvedimento assunto deve essere valutato con carattere prioritario il superiore interesse del fanciullo e che occorre al contempo bilanciare se l'interferenza dell'autorità pubblica nella vita privata e familiare del ricorrente attraverso un proprio atto sia sorretta da valide motivazioni di protezione sociale e proporzionate all'interesse perseguito, appare in questa sede opportuno poter disporre in conformità alla domanda.

Attesa la particolarità della materia appare equo compensare le spese di lite.

P.Q.M.

il giudice unico, visti gli artt. 28, 29 e 30 d.lgs. 286/98, accoglie il ricorso proposto e per l'effetto ordina alla questura di Bologna di rilasciare a [...] il permesso di soggiorno per motivi familiari. Dichiara integralmente compensate le spese di lite.