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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Torino, decreto del 18 dicembre 2008

 
est. Lanzillo
 

Procedimento n. 362092/08. Il giudice di pace, sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'1.12.2008.

In merito al ricorso presentato da [...] avverso il decreto di espulsione n. 2405/08, del 22.10.2008 emesso dal prefetto della provincia di Torino con la motivazione "essendogli stata rigettata in data 22.2.2008 l'istanza di richiesta di permesso di soggiorno per lo status di apolidia, basato, in via principale, per carenza e manifesta illogicità della motivazione e per mancato bilanciamento degli interessi contrapposti".

Dato atto della memoria scritta di parte resistente inviata in Cancelleria la quale afferma la legittimità del provvedimento emesso, in quanto dall'esame della pratica risultava che lo straniero era stato titolare di permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Torino per attesa apolidia e che in data 22.7.2008 veniva rigettata l'istanza per carenza documentale con l'intimazione di lasciare il territorio nazionale entro il termine di legge di 15 giorni, all'atto del rintraccio del 22.10.2008 non avendo lo straniero ottemperato all'avviso di cui sopra, si ravvisava in capo al ricorrente la violazione del disposto di cui all'art. 13 co. 2 lett. b) del d.lgs. 286/98, che sanziona con l'espulsione amministrativa la predetta violazione; nel caso in esame va evidenziata la singolare situazione del ricorrente, nato a Torino, sempre vissuto in Italia da genitori entrambi cittadini jugoslavi e sempre iscritto da minorenne sul loro permesso di soggiorno, fino alla morte della madre, avvenuta quando il ricorrente era ancora minorenne, e, quindi iscritto solo sul permesso di soggiorno del padre senza mai potere avere alcun documento a causa della disgregazione, agli inizi degli anni novanta, della federazione jugoslava; in data 19.3.2003 presentava istanza presso la prefettura di Torino volta al riconoscimento dello status di apolide che gli rilasciava il permesso di soggiorno in attesa dell'esito dell'istanza sino al 30.9.2007; entro i sessanta giorni di legge in data 8.11.2007 il ricorrente inoltrava ulteriore richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa apolidia, ma quest'ultima domanda gli veniva rigettata con la motivazione "improcedibile per carenza documentale"; evidentemente al ricorrente viene attribuita la colpa di essere privo di documenti nazionali che non ha mai potuto ottenere in quanto non gli viene riconosciuta la cittadinanza da nessun paese sorto dallo smembramento della ex Repubblica federale jugoslava, nemmeno dalla Croazia paese di cui è cittadino il padre; inoltre, l'amministrazione resistente sembra non avere considerato neanche le norme introdotte col d.lgs. n. 5 2007, che ha recepito la direttiva comunitaria 2003/86/CE relativa al ricongiungimento familiare e finalizzata a meglio tutelare il diritto all'unità familiare. Alla luce di tali precisazioni, dato atto che in pratica il ricorrente è inespellibile perché nessun paese dell'odierna Jugoslavia lo accoglierebbe in quanto non cittadino, visto che parte ricorrente ha provato la carenza di istruttoria e la violazione dell'art. 13 co. 2 bis del d.lgs. 286/98 il ricorso presentato viene accolto, con la conseguente invalidazione del decreto emesso dal prefetto della provincia di Torino. Per quanto riguarda le spese del presente giudizio vengono compensate a meno che il ricorrente non abbia diritto al gratuito patrocinio, che se provato e richiesto darà diritto al rimborso delle stesse.

P.Q.M.

il giudice di pace di Torino accoglie il ricorso presentato avverso il provvedimento n. 2405/08 del 22.10.2008, che per l'effetto viene reso nullo. [...].