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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Torino, decreto del 9 ottobre 2008

 
est. Vitrò
 

Il giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 7.10.2008.

Premesso

- che con atto depositato in data 14.7.2008 la sig.ra [...], cittadina bosniaca [...] ha proposto ricorso (ex art. 13, co. 8, d.lgs. 286/1998 e art. 1, co. 2 bis, D.L. 241/04, conv. in l. 271/04) avverso il decreto di espulsione n. 1542/08, adottato dal prefetto di Torino il 27.6.2008, notificato in pari data; il provvedimento del questore di Torino cat. A.12 Imm. n. 1396/08 del 27.6.2008, notificato in pari data, con il quale è stato intimato alla ricorrente di lasciare entro 5 giorni il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 14, co. 5 bis, d.lgs. 286/1998 e succ. modifiche, chiedendo che tali provvedimenti siano annullati o dichiarati nulli o inefficaci.

Che la ricorrente ha riferito: - di essere giunta in Italia con i genitori nel 1992, all'età di 3 anni e di non aver più fatto da allora rientro in Bosnia Erzegovina, che nel frattempo era stata dilaniata dalla guerra civile; - che sua madre [...] aveva ottenuto nel 1996 un permesso di soggiorno per motivi umanitari, in seguito convertito in permesso per motivi di lavoro, e che la ricorrente era stata iscritta sul permesso di soggiorno della madre fino alla scadenza di questo, il 25.1.2003 (quando essa aveva 13 anni); - che da allora la ricorrente era rimasta priva di titolo di soggiorno, aveva continuato a vivere a Torino e qui aveva costituito un proprio nucleo familiare, composto dal convivente, sposato con rito rom, [...] (in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno), e dai due figli, [...]; - che la ricorrente non aveva mai avuto legami significati vi con la Bosnia, essendo anche i parenti del convivente tutti residenti a Torino;

- che in data 10.7.2008 la ricorrente ha presentato ricorso al tribunale per i minorenni per ottenere la speciale autorizzazione di cui all'art. 31, co. 3, d.lgs. 286/98, onde salvaguardare il superiore interesse dei suoi due figli minori.

Che la ricorrente ha affermato l'illegittimità del provvedimento di espulsione e del conseguente ordine del questore per i seguenti motivi [...].

Che la questura di Torino ha fatto pervenire note informative datate 1.8.2008.

Rilevato che il ricorso va accolto.

Rilevato, in primo luogo, che la competenza del tribunale ordinario deriva:

- dagli artt. 13, co. 8, d.lgs. 286/98 e 1, co. 2 bis, D.L. 241/04, conv. in l. 271/04 (secondo quest'ultimo: "Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del co. 6 dell'art. 30 e del co. 3 dell'art. 31 del d.lgs. 286/98 e succ. mod. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli artt. 13 e 14 dello stesso d.lgs. e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica"), considerata la pendenza davanti al tribunale per i minorenni di Torino del procedimento ai sensi dell'art. 31 co. 3 d.lgs. 286/98 su citato.

Rilevato che, nel presente caso, il prefetto della provincia di Torino ha decretato l'espulsione della sig.ra [...], con provvedimento del 27.6.2008, per i seguenti motivi: "[...] è entrata nel territorio dello Stato in data 1992 attraverso la frontiera di Austria, omettendo di richiedere il permesso di soggiorno entro il termine prescritto, senza che ciò sia dipeso da forza maggiore - art. 13, co. 2, lett. b) -, oppure senza aver presentato la dichiarazione di presenza di cui all'art. 1, co. 2, l. 68/2007".

Rilevato, in primo luogo, che la motivazione del decreto di espulsione è illegittima, considerato: che l'art. 13, co. 2, lett. b), d.lgs. 286/1998, richiamato nel decreto di espulsione, stabilisce: "L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero: [...] b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'art. 27, co. bis, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, o è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo; che nel presente caso, la sig.ra [...], fin dall'arrivo in Italia, è stata titolare di permesso di soggiorno, rimanendo iscritta per motivi familiari su quello della madre, fino all'età di 13 anni.

Rilevato, infine, che il nuovo testo dell'art. 13, co. 2 bis, d.lgs. 286/1998, come introdotto dall'art. 2 d.lgs. n. 5/2007, stabilisce: "Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del co. 2, lett. a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine".

Rilevato che il decreto di espulsione è illegittimo perché il prefetto ha omesso di tener conto della situazione familiare del ricorrente, considerato:

- che l'espulsione non è più una decisione strettamente vincolata, in caso di sussistenza dei legami familiari appena indicati, con conseguente necessità di bilanciamento delle contrapposte esigenze di ordine pubblico, da un lato, e di rispetto dei legami familiari, dall'altro;

- che la posizione della ricorrente (che per anni è stata iscritta sul permesso di soggiorno della madre per motivi familiari) appare poter essere parificata a quello dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare con parenti che si trovavano all'estero;

- che la particolare situazione della ricorrente (che non ha mai avuto alcun rapporto significativo con il paese d'origine, lasciato all'età di 3 anni, ed il cui nucleo familiare è interamente presente sul territorio italiano, in cui essa risiede dall'indicata età) può essere tale da prevalere, ai sensi del citato art. 13, co. 2 bis d.lgs. 286/1998 (che impone la considerazione dei vincoli familiari dello straniero e della sua condizione nei confronti del paese d'origine) sulle esigenze di ordine pubblico e di allontanamento degli stranieri dal territorio nazionale.

Rilevati che la peculiarità della causa trattata giustifica la compensazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso ex art. 13 co. 8 d.lgs. n. 286/98, annulla il decreto di espulsione n. 1542/09, adottato dal prefetto di Torino il 27.6.2008, ed il conseguente provvedimento del questore d Torino n. 1396/08 del 27.6.2008 di allontanamento.