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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Reggio Emilia, sentenza del 28 marzo 2008, n. 401

 
est. Fanticini
 

Nella causa civile di I grado iscritta al n. 3676/2004 R.G. promossa da [...] nei confronti di [...] e con l'intervento del P.M. [...].

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 29.11.2004 [...] (cittadina tunisina) ricorreva al tribunale chiedendo la pronuncia di separazione dal marito [...] (cittadino tunisino) col quale aveva contratto matrimonio il [...] in [...] Tunisia: dal matrimonio erano nati i figli [...] e [...]. Nell'atto introduttivo del giudizio la ricorrente sosteneva che la prosecuzione della convivenza era divenuta insostenibile a causa della condotta del marito, asseritamente contraria ai doveri del matrimonio (comportamenti autoritari e dispotici, allontanamento dalla casa coniugale per recarsi in Francia, omissione al dovere di mantenimento, ecc.); aggiungeva che il [...] svolgeva attività lavorativa percependo uno stipendio mensile di euro 1.300,00 mentre la [...] guadagnava appena euro 300,00/mese. In conclusione, chiedeva la separazione con addebito al marito, l'affidamento della prole, l'assegnazione della casa coniugale e un contributo al mantenimento per sé e per i figli.

All'udienza presidenziale del 18.3.2005 compariva soltanto la ricorrente. All'esito, il Presidente affidava i figli alla madre regolamentando il diritto di visita del padre, assegnava la casa coniugale alla moglie, determinava in euro 500,00 mensili (rivalutabili annualmente secondo indici Istat) il contributo al mantenimento della prole.

Previo intervento del P.M., la sola [...] compariva innanzi al G.I. alle udienze del 16.6.2005 (ex art. 180 c.p.c.), del 3.11.2005 (ex art. 183 c.p.c.) e del 3.11.2005 nel corso della quale venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti.

All'udienza del 6.7.2006 si costituiva il resistente [...], il quale non si opponeva alla domanda di separazione, ma contestava le accuse mossegli dalla controparte; asseriva di aver avanzato domanda di divorzio innanzi all'autorità giudiziaria tunisina e che il divorzio era stato pronunciato il 29.4.2006. Chiedeva di essere rimesso in termini per avanzare istanze istruttorie. [...].

Motivi della decisione

1. Poiché entrambi i coniugi sono cittadini tunisini, il primo problema da risolvere riguarda la legge da applicarsi in questa causa (la giurisdizione di questo tribunale è pacifica dato che la vita matrimoniale si è sviluppata a Reggio Emilia, come si evince dal fatto che qui sono nati i figli della coppia): infatti, ai sensi dell'art. 14 delle legge 218/1995, il giudice è gravato dell'obbligo di accertare d'ufficio la legge straniera eventualmente applicabile al rapporto in forza delle disposizioni di diritto internazionale privato (segnatamente, l'art. 31 l. 218/1995). In realtà, il principio iura novit curia, anche riguardo al diritto straniero, pur non codificato precedentemente, era pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, che, tuttavia, ne aveva mitigato le eccessive conseguenze con il riconoscere sussistente sempre e comunque un onere di allegazione delle parti; tale concezione è confluita anche nella norma dell'art. 14 l. 218/1995, la quale, al co. 2, evidenzia come le parti debbano collaborare con il giudice nel fornire indicazioni al riguardo.

Nel caso, l'ordinamento della Tunisia non contempla l'istituto della separazione personale tra coniugi (così come inteso dagli artt. 150 ss. c.c. e dall'art. 31 della legge 218/1995): difatti, il Code du Statut Personnel (libro II, artt. 29 ss.) concerne esclusivamente il divorzio, che è la dissolution du mariage, e la procedura giudiziale per addivenire allo scioglimento del vincolo matrimoniale.

Come rilevato dal giudice istruttore, il convenuto si è costituito tardivamente, ben oltre le barriere preclusive previste dal rito (con conseguente inutilizzabilità dei documenti versati in atti); ciononostante, è però astrattamente utilizzabile per la decisione (Cass. 9867/1994: "I documenti diretti ad evidenziare la cessazione della materia del contendere, per fatti sopravvenuti - nella specie, sentenza definitiva di divorzio - tali da far venir meno l'interesse al ricorso (nella specie proposto per la cassazione di alcuni capi della sentenza di separazione), sono producibili, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., anche in sede di legittimità") la sentenza di divorzio emessa dal tribunale di prima istanza di Tunisi (tradotta e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane) in data 17.1.2006, con la quale è stato pronunciato il divorzio tra gli odierni contendenti (non vi sono ragioni di ordine pubblico ostative al riconoscimento degli effetti della statuizione dato che la legge tunisina, a differenza di altri ordinamenti di matrice musulmana, riconosce la parità tra i coniugi e tutela la posizione della donna).

Il documento menzionato attesta lo scioglimento del matrimonio, circostanza che determinerebbe la cessazione della materia del contendere di questa controversia, ma tale declaratoria di chiusura del processo è preclusa dalla mancata dimostrazione della definitività della pronuncia di divorzio (non è dato sapere - anche perché i contendenti non fanno cenno alla pronuncia tunisina nelle proprie successive difese - se la sentenza del tribunale di prima istanza di Tunisi è stata oggetto di impugnazione e/o di riforma e non vi è certezza, perciò, sull'avvenuto scioglimento del vincolo matrimoniale).

La causa di separazione deve perciò essere decisa nel merito e, ai sensi dell'art. 31 della legge 218/1995, si deve applicare la disciplina dell'istituto dettata dalla lex fori.

2. Le opposte difese (i coniugi concordano solo sulla separazione, pur facendola derivare da diverse cause) e la prosecuzione della separazione di fatto per tutta la durata della controversia dimostrano inequivocabilmente che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.

Sussistono perciò i presupposti per la pronuncia di separazione personale.

Quanto alla richiesta di addebito avanzata dalla ricorrente non è stata fornita la prova della violazione dei doveri coniugali da parte del resistente; anche con riguardo all'allontanamento dalla casa coniugale (circostanza confermata dallo stesso convenuto), le dichiarazioni rese dal figlio [...] della coppia dimostrano che il [...] se ne era andato in Francia informando delle proprie decisioni la famiglia (anzi, concordando la partenza con la moglie) al fine di trovare un lavoro meglio retribuito e che anche la ricorrente e i figli avrebbero dovuto raggiungerlo. Nel corso dell'audizione, [...] ha escluso la presenza di fattori scatenanti per la separazione dei genitori.

Conseguentemente, deve essere respinta la domanda di addebito.

3. La decisione sull'affidamento dei figli non può prescindere dal rapporto che gli stessi hanno avuto, nel corso del giudizio, con il padre: il figlio ha riferito che per circa un anno il padre non ha mantenuto alcuna relazione con la prole e anche i Servizi sociali (nella relazione del 17.11.2007) illustrano le difficoltose modalità di incontro tra il padre e i figli (i minori non hanno mostrato alcuna disponibilità ad incontrare il genitore, in ragione del disinteresse manifestato in precedenza). A ciò si aggiungono le considerazioni dei Servizi sociali sulla mancanza di collaborazione tra gli odierni contendenti.

La situazione è tale per cui non può essere concretamente attuata la soluzione preferita dal legislatore (affidamento condiviso), la quale presuppone una disponibilità reciproca tra i coniugi ad individuare un percorso educativo comune; peraltro, tale tipo di affidamento potrebbe arrecare nocumento alla prole, data l'attuale conflittualità col padre.

Si ritiene, perciò, di disporre l'affidamento monogenitoriale alla madre, demandando ai Servizi sociali la disciplina dei rapporti tra i minori e il padre (come già previsto nell'ordinanza del 17.1.2007).

L'affidamento esclusivo dei minori rende superflua qualsivoglia statuizione sul divieto di espatrio dei figli in assenza di autorizzazione della ricorrente (la disciplina sul rilascio del passaporto richiede l'assenso del genitore affidatario).

4. All'affidamento dei minori si accompagna l'assegnazione della casa familiare: infatti, la Suprema Corte ha più volte ribadito (Cass. 11788/1990; Cass. 12428/1991; Cass. 13126/1992; Cass. S.U. 11297/1995) che l'istituto trova nell'affidamento della prole minorenne e/o nella convivenza con figli maggiorenni non autonomi il presupposto applicativo.

5. Riguardo al contributo per il mantenimento dei figli, si rileva che, secondo i criteri normativi, lo stesso deve essere stabilito con riguardo:

- alle esigenze della prole. Oltre alle normali spese per il mantenimento e l'istruzione di figli di 16 e 10 anni, va considerato che il maggiore, [...], è dedito (per sua stessa ammissione) ad attività ludiche ed extrascolastiche proprie della sua età (calcio, cinema, uscite con gli amici) le quali, necessariamente, comportano dei costi. In proposito la Suprema Corte ha statuito: "A seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione" (Cass. 3974/2002).

- ai tempi di permanenza presso ciascun genitore. La decisione odierna in punto di affidamento conferma che ai bisogni quotidiani dei figli dovrà sopperire in misura assolutamente preponderante la ricorrente.

- alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Appare evidente che il compito di accudire la prole è stato assunto, sin dall'inizio della causa, dalla ricorrente e che, di conseguenza, le attività dalla stessa prestate, sia per l'educazione e l'istruzione, sia nell'ambiente domestico (anche i lavori quotidiani: lavare stirare, preparare il cibo, ecc.), debbano essere adeguatamente considerate.

- alle risorse economiche di entrambi i genitori. Lo stesso resistente ammette di percepire un reddito mensile netto di euro 1.250,00 da [...] s.r.l. (in realtà, le buste paga prodotte indicano entrate superiori, anche se di poco).

Emerge dagli atti la percezione di modesti introiti da parte della ricorrente, collaboratore domestica. Secondo i suindicati criteri, ritiene il Collegio che il contributo mensile al mantenimento dei figli possa essere confermato nella misura determinata dal Presidente del tribunale all'udienza del 18.3.2005, ovvero in euro 500,00 mensili rivalutabili annualmente. La somma rivalutata ammonta oggi a euro 532,13 mensili (somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat dal marzo 2009), oltre al 50% delle spese scolastiche straordinarie (viaggi di istruzione, libri di testo) e mediche straordinarie (non coperte dal SSN).

L'inadempimento del convenuto alle statuizioni di contenuto economico emesse dal Presidente nel corso della causa (lo stesso [...] ammette di non aver versato integralmente il contributo stabilito) giustifica la richiesta di pagamento diretto da parte del datore di lavoro e l'istanza, perciò, deve essere accolta.

6. La giovane età della ricorrente e la mancanza di impedimenti a svolgere attività lavorative meglio remunerate (i figli non necessitano di essere accuditi continuativamente), unitamente all'omessa dimostrazione del tenore di vita manente matrimonio, conducono al rigetto della domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente.

7. Tenuto conto dell'esito della controversia (reciproca soccombenza) e della natura della lite (riguardante il diritto di famiglia), sussistono giuste ragioni per compensare integralmente le spese del giudizio.

P.Q.M.

il tribunale di Reggio Emilia definitivamente pronunciando sull'azione promossa da [...] nei confronti di [...] con l'intervento del P.M., ogni altra domanda, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: pronuncia la separazione personale tra i coniugi [...] e [...], uniti in matrimonio in [...] Tunisia in data [...]; respinge l'istanza di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente; dispone l'affidamento esclusivo alla madre dei figli minori [...] e [...] demandando ai Servizi sociali del Comune di Reggio Emilia la regolamentazione dei rapporti tra il padre e la prole; assegna a [...] la casa familiare [...] con i mobili e gli arredi ivi esistenti; pone a carico di [...] l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli col versamento a [...] della somma mensile di Euro 532,13 (rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat dal marzo 2009); ordina a [...] s.r.l. [...] di versare ogni mese a [...] (con le modalità che la stessa indicherà) le somme predette prelevandole dai compensi dovuti a [...]; respinge l'istanza di assegno di mantenimento della moglie avanzata dalla ricorrente; compensa interamente le spese del giudizio.