ASGI

ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
Indietro
 
 

Tribunale di Milano, ordinanza del 22 gennaio 2008

 
est. Mesiano
 

Letti gli atti di causa e viste le richieste dei procuratori delle parti all'udienza dell'8.11.2007;

Osserva

Devesi in primo luogo dichiarare la contumacia dei resistenti [...] e [...], cui il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato ritualmente e tempestivamente notificato.

Tanto premesso, è altresì da osservare che nella fattispecie non sono controverse né il reale verificarsi dell'incidente stradale, per cui è causa, né la responsabilità esclusiva, quanto alla causazione del sinistro, del [...], conducente dell'autovettura [...] di proprietà di [...], che, provenendo da passo privato in corrispondenza del civico [...] della Via [...] in Milano, omise di dare la precedenza al ciclomotore Aprilia [...] condotto e di proprietà del ricorrente [...], che stava sopravvenendo nella stessa via, così cagionando il sinistro.

Né la compagnia Società [...], unica resistente costituita in giudizio, ha fatto questione, a proposito del diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento dei danni sofferti, di un possibile difetto di condizione di reciprocità nel riconoscimento dei diritti civili ai cittadini italiani da parte del paese di origine del ricorrente, la Tunisia, e ciò ai sensi dell'art. 16 delle preleggi, tant'è che la Compagnia ha formulato una offerta transattiva di € 93.000,00 a titolo risarcitorio al ricorrente, subordinandola alla sola condizione, della residenza legale del [...] in Italia. A seguito della verifica negativa di tale condizione, la Compagnia ha ridotto la sua offerta ad € 23.250,000, riducendo del 75 % l'originario importo, e ciò sulla base della argomentazione, secondo la quale il danno risarcibile va parametrato al costo della vita del paese (nella specie Tunisia), dove il danneggiato risiede. Il ricorrente ha accettato detta somma a titolo di acconto sul maggior importo a lui spettante e chiede adesso che il tribunale voglia, ritenuta la condizione della residenza nulla in quanto illecita, considerare quest'ultima come non apposta ed emettere ordinanza ingiunzione per la differenza sulla base della prova scritta del credito come risultante dalla transazione depurata della predetta condizione.

Ritiene il tribunale che detta richiesta non sia fondata e vada pertanto rigettata.

Invero la condizione, chiaramente sospensiva, apposta dalla Compagnia alla sua proposta transattiva (vedi docc. 28 e 29 fascicolo ricorrente) è da considerare arbitraria in quanto farebbe dipendere l'entità e l'ammontare del danno risarcibile da un evento (residenza in Italia o in Tunisia ), che non necessariamente coincide con la residenza anagrafica. In altre parole si vuol dire che la circostanza che il ricorrente sia anagraficamente, a quanto sembra, residente in Tunisia, da un lato, non lo obbliga affatto a trascorrere il maggior tempo della sua vita nel suo paese natio e, dall'altro lato, non è idonea neanche a far sorgere una presunzione che il [...] trascorrerà la maggior durata della sua vita futura in Tunisia. Del resto la legittimità della condizione sospensiva in questione non è supportata da alcuna disposizione normativa, non citata dalla Compagnia. Invero l'art. 62 della legge n. 218 del 1995, contenente le norme di diritto internazionale privato italiano, dispone nella prima parte: "La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento", così ponendo il principio, per cui tutta la regolamentazione giuridica ed il trattamento del fatto lesivo e delle sue conseguenze sono governate dalla legge dello Stato, in cui il fatto si è verificato.

Inoltre l'art. 2 co. 1 del d.lgs. n. 286 del 1998 dispone: "Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle Convenzioni internazionali in vigore e da principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti". Orbene non può nutrirsi alcun dubbio su ciò che il diritto alla salute ed alla integrità fisico - psichica siano, per la nostra Costituzione, diritti fondamentali alla stregua degli artt. 2 e 32 Cost.

Del resto, la condizione sospensiva, di cui si discute, appare inaccettabile anche sul piano etico - sociale: si pensi, ad esempio, ad un cantiere edile, ove accada un sinistro sul lavoro che cagioni, in ipotesi, pari danno biologico a due lavoratori immigrati, di cui uno legalmente residente in Italia e l'altro clandestino: applicando il criterio qui criticato dovrebbe riconoscersi all'incidentato residente in Italia un danno risarcibile maggiore per importo rispetto all'incidentato clandestino e ciò non sarebbe conforme ai principi di civiltà che informano il nostro ordinamento.

Conclusivamente, la condizione sospensiva de qua deve essere considerata nulla in quanto arbitraria ed illegittima. Essa però rende, ai sensi dell'art. 1354 c.c., nulla l'intera transazione cui era apposta.

Né può essere la missiva a doc. 28 ricorrente, contenente proposta di liquidazione del danno risarcibile in favore del ricorrente per € 93.000,00 considerata come un riconoscimento da parte della compagnia assicuratrice del diritto di controparte alla corresponsione di tale somma. È evidente infatti che la compagnia ha formulato, in data 31.7.2006, detta proposta a titolo transattivo e senza riconoscimento espresso delle ragioni di controparte. Si legge infatti all'inizio della stessa missiva: "Facciamo seguito all'intesa raggiunta telefonicamente per trasmetterLe l'atto di transazione per la definizione del sinistro in oggetto". Invero da detta proposizione si evince con chiarezza che la proposta della compagnia è formulata a scopi transattivi e da ciò consegue che, una volta ritenuta la invalidità della transazione per le ragioni già viste, manca del tutto in atti la prova scritta del credito risarcitorio attoreo.

Da ciò deriva conclusivamente che, una volta che parte ricorrente ha scelto, per la tutela delle proprie ragioni in via anticipata rispetto alla decisione di merito, lo strumento giuridico della istanza di ordinanza ingiunzione, detta domanda deve essere rigettata per difetto del necessario presupposto della prova scritta.

L'istruzione orale sulla dinamica del sinistro appare superflua data la posizione ammissiva della compagnia in punto di responsabilità.

Appare invece opportuno disporre CTU medico legale sulla persona del ricorrente per acquisire dati certi sui danni alla salute da lui sofferti a causa dell'incidente, per cui è causa.

P.Q.M.

dichiara la contumacia dei resistenti [...] e [...]; rigetta l'istanza di emissione di ordinanza ingiunzione proposta da parte ricorrente; dispone CTU medico legale sulla persona del ricorrente, [...].