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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte d'Appello di Perugia, sentenza del 12 giugno 2008 n. 8

 
rel. Matteini Chiari
 

Nella causa civile iscritta al n. 46 dell'anno 2008 [...] promossa da [...] contro il Ministero dell'interno e con l'intervento del P.M. [...].

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con ricorso del 12.9.2007 la sig.ra [...] chiedeva al tribunale di Perugia di voler accertare e dichiarare lo status di apolide in suo favore.

2. Con provvedimento del 19.12.2007, il tribunale adito dichiarava la propria incompetenza territoriale a conoscere della vicenda recata al suo esame, indicando nel tribunale di Roma il giudice legittimato al riguardo.

3. Avverso tale provvedimento la sig.ra [...] ha proposto reclamo, deducendo la spettanza della competenza territoriale dell'A.G.O. perugina.

Supporto a tale "pretesa" è stato recato con i seguenti argomenti:

- riguardando lo status di apolide, la questione deve essere trattata e risolta "con rito camerale di volontaria giurisdizione ex art. 737 ss. c.p.c.".

In materia di volontaria giurisdizione, in mancanza di una diversa espressa disposizione normativa, il criterio generale per l'individuazione del giudice territorialmente competente è il forum domicilii, conseguendone competenza dell'A.G.O. perugina, nel cui territorio l'istante ha domicilio;

- il Ministero dell'interno non è qualificabile come convenuto/contraddittore in senso tecnico nella vicenda in questione, non ponendosi "come controinteressato ma unicamente come destinatario, in veste di esecutore, delle decisioni del giudice": "quindi, ai fini della determinazione della competenza per territorio, non ha rilevanza alcuna il fatto che il Ministero dell'interno sia parte (in senso tecnico) del [...] procedimento"; "unico rilevante criterio" restando il "forum domicilii: il domicilio della ricorrente".

Anche a voler considerare parte il Ministero dell'interno, si deve pervenire - in forza del disposto della prima parte dell'art. 25 c.p.c. - all'affermazione della competenza per territorio del giudice di Perugia, essendo tale città sede dell'avvocatura dello Stato.

4. L'avvocatura dello Stato, non dubitando che la questio in punto di merito appartenga alla giurisdizione dell'A.G.O. - ha opposto che al Ministero dell'interno non può disconoscersi la qualità di contraddittore in senso tecnico, giusta le funzioni allo stesso attribuite in materia; conseguendone che, in applicazione dei disposti sul "foro erariale", la competenza - per territorio - a conoscere della vicenda deve ritenersi appartenere al tribunale di Roma, città sede del menzionato Ministero.

5. Il reclamo è ammissibile.

A tale riguardo, deve essere rammentato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia sulla competenza contenuta in un provvedimento camerale privo di decisorietà e definitività non è impugnabile con il regolamento di competenza ad istanza di parte, atteso che la affermazione o la negazione della competenza è preliminare e strumentale alla decisione di merito e non ha una sua natura specifica, diversa da quest'ultima, tale da giustificare un diverso regime di impugnazione e da rendere ipotizzabile un interesse all'individuazione definitiva ed incontestabile del giudice chiamato ad emettere un provvedimento privo di decisorietà e definitività (si veda, in tal senso. pressoché in termini, Cass. 20.10.2004 n. 20498).

6. Il reclamo non merita accoglimento.

6.1 Ammessa (in ipotesi) la ritualità del prescelto rito camerale (nella sua "forma più prossima" al contenzioso ordinario, venendo in rilievo "situazione sostanziale protetta" e non semplicemente la "cura dì interessi privati", caratterizzante - con la sua unisoggettività - la giurisdizione volontaria in senso stretto), non appare revocabile in dubbio che il Ministero dell'interno si ponga come controinteressato (in senso tecnico) rispetto alla domanda.

Spetta, invero, a tale Ministero vigilare sull'esatta applicazione di tutte le norme concernenti l'acquisto, la perdita e il riacquisto della cittadinanza (si vedano l'art. 9 della legge 5.2.1992 n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza; il d.p.r. 12.10.1993 n. 572, recante regolamento di esecuzione a tale legge; il d.p.r. 18.4.1994 n. 362, recante regolamento di disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana): conseguendone la sua legittimazione a partecipare "attivamente" alle relative vicende, nonché a quelle in cui si verta in ordine a status (quali quello di apolidia) sostanzialmente "contigui".

Spetta, invero, al suddetto Ministero l'esercizio, nella materia in oggetto, di poteri/doveri in via diretta, attribuiti dall'art. 17 del citato d.p.r. n. 572 del 1993 ("1. Il Ministero dell'interno può certificare la condizione di apolidia, su istanza dell'interessato corredata dalla seguente documentazione: a) atto di nascita; b) documentazione relativa alla residenza in Italia; c) ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide. 2. facoltà del Ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti").

Di conseguenza, come annunciato, deve ritenersi non revocabile in dubbio che il Ministero dell'interno si ponga come "contraddittore" necessario nella vicenda e che il contraddittorio debba essere, quindi, effettivamente assicurato, con evocazione in giudizio nella sede corrispondente al "foro erariale".

6.2 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, prima parte, e 19, c.p.c., tale "foro" deve essere individuato nel "foro" di Roma.

Ai sensi dell'art. 25, prima parte, c.p.c., per le cause nelle quali è parte una amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa sullo Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.

Tale giudice deve essere identificato nel tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 19 c.p.c. in tale città avendo sede il predetto Ministero.

7. Definendo il giudizio in questa fase, il provvedimento decisorio deve assumere la forma della sentenza.

8. In ragione dei diversi orientamenti che si sono registrati in materia, debbono ritenersi ricorrere giusti motivi per compensare, per l'intero, le spese di lite.

P.Q.M.

la Corte d'appello, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede: respinge il reclamo; compensa le spese di lite. [...].