ASGI

ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
Indietro
 
 

Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione del 9 gennaio 2009, n. 1677

 
Nel caso di sentenza di condanna ai sensi dell'art. 444 c.p.p. che sia stata pronunciata in data anteriore all'entrata in vigore della legge 20 luglio 2002, n. 189 (legge che ha sostituito l'art. 4, comma 3 del d.lgs 286/98, prevedendo che il rilascio o il rinnovo del permesso stesso debbano essere denegati anche a seguito delle pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) non vi è alcun automatismo ostativo per la permanenza nel territorio dello Stato, dato che l'art. 4, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs 286/98, nel testo anteriore alla novella del 2002, lo prevedeva solo nel caso in cui l'interessato fosse considerato " una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato",
 
Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione del 9 gennaio 2009, n. 1677, depositata in segreteria il 19 marzo 2009.