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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione del 20 gennaio 2009, n. 1681

 
L'indisponibilità del passaporto in seguito a sequestro da parte della Autorità Giudiziaria costituisce un impedimento oggettivo non imputabile al ricorrente, il quale non abbia potuto presentare tempestivamente istanza di rinnovo del permesso di soggiorno e, pertanto, costituisce una causa di forza maggiore che giustifica il ritardo nella presentazione dell'istanza e che rende illegittima l'espulsione ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs 286/98.
 
Consiglio di Stato - Sezione Sesta - Decisione del 20 gennaio 2009, n. 1681, depositata in segreteria il 20 marzo 2009.