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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte Costituzionale, sentenza del 16 luglio 2008, n. 278

 
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma 8, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271, nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione diretta, da parte dello straniero, del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l'identità del ricorrente in applicazione della normativa vigente. Il sistema attuale articola le modalità di presentazione del ricorso in modo da garantire la certezza circa l'identità dello straniero destinatario del provvedimento di espulsione: nel caso di trasmissione del ricorso a mezzo posta l'identità del ricorrente potrebbe non risultare garantita e, di conseguenza, non potrebbero ritenersi soddisfatte le esigenze di certezza perseguite dal legislatore. Peraltro, quando vi sia certezza circa l'identità dello straniero, non vi è ragione di escludere l'utilizzabilità del servizio postale, posto che, in tale ipotesi, l'esclusione risulterebbe incongrua. - V., citata, la sentenza n. 98/2004 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nella parte in cui non consentiva l'utilizzo del servizio postale per la proposizione dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione.
 
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Corte Cost 278 2008 (42 KB)
 
[Deposito del 16/07/2008. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 23/07/2008]