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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte d'Appello, di Milano, sezione V civile, sentenza del 7 giugno 2012, n. 2758

 
Per l'acquisizione della cittadinanza italiana in base all'art. 4, comma 2, L.91/92, con riguardo al requisito della residenza deve superarsi il dato meramente anagrafico e farsi riferimento invece alla dimora stabile dell'interessato.Tenendo conto dell'interpretazione fornita dalla circolare 22/07 del Ministero dell'interno la mancata iscrizione anagrafica alla nascita è da ritenersi responsabilita' degli aventi la potesta' genitoriale.
 
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La sentenza (266.08 KB)
 
Depositata il 16 agosto 2013