Corte d'Appello, di Milano, sezione V civile, sentenza del 7 giugno 2012, n. 2758
Per l'acquisizione della cittadinanza italiana in base all'art. 4, comma 2, L.91/92, con riguardo al requisito della residenza deve superarsi il dato meramente anagrafico e farsi riferimento invece alla dimora stabile dell'interessato.Tenendo conto dell'interpretazione fornita dalla circolare 22/07 del Ministero dell'interno la mancata iscrizione anagrafica alla nascita è da ritenersi responsabilita' degli aventi la potesta' genitoriale.
Depositata il 16 agosto 2013