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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza 17 giugno 2010, causa C-31/09

 
Una persona di origine palestinese che non ha chiesto la protezione o l'assistenza dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente (UNRWA) ha diritto di ricevere protezione ai sensi della Convenzione di Ginevra sullo Status di Rifugiato 
 
L’art. 1, sezione D, della Convenzione di Ginevra, richiamato dall’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva, si limita ad escludere dall’ambito di applicazione della detta Convenzione coloro che «beneficiano attualmente» della protezione o dell’assistenza di un organo o di un’agenzia delle Nazioni Unite diversi dall’UNHCR. 
Dal chiaro tenore dell’art. 1, sezione D, della Convenzione di Ginevra risulta che solo le persone che sono effettivamente ricorse all’aiuto fornito dall’UNRWA rientrano nell’ambito della clausola di esclusione dello status di rifugiato ivi enunciato che, in quanto tale, va interpretata restrittivamente, e non può pertanto riguardare anche le persone che semplicemente hanno o
avevano i requisiti per beneficiare della protezione o dell’assistenza di tale Agenzia.
Se la registrazione presso l’UNRWA è una prova sufficiente del beneficio effettivo di un aiuto da parte sua, al punto 45 della presente sentenza è stato spiegato che un aiuto di questo tipo può essere fornito anche in assenza di una tale registrazione, nel qual caso si deve consentire al beneficiario di apportare la prova con ogni altro mezzo.
Alla luce delle precedenti considerazioni, si deve risolvere la prima questione sollevata nel senso che, ai fini dell’applicazione dell’art. 12, n. 1, lett. a), prima frase, della direttiva 2004/83, una persona beneficia della protezione o dell’assistenza di un’agenzia delle Nazioni Unite diversa dall’UNHCR se tale persona è effettivamente ricorsa a detta protezione o a detta assistenza