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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza 9 novembre 2010, cause riunite C-57/09 e 101/09

 
L'esclusione del riconoscimento dello status di rifugiato di una persona deve essere sempre subordinata ad un esame individuale dei fatti
 
L’art. 12, n. 2, lett. b e c), della direttiva 2004/83/C deve essere interpretato nel senso che:
– la circostanza che una persona abbia fatto parte di un’organizzazione iscritta nell’elenco di cui all’allegato della posizione comune 2001/931 per il suo coinvolgimento in atti terroristici e abbia attivamente sostenuto la lotta armata condotta da detta organizzazione non costituisce automaticamente un motivo fondato per ritenere che la persona considerata abbia commesso un «reato grave di diritto comune» o «atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite»;
– la constatazione, in siffatto contesto, della sussistenza di fondati motivi per ritenere che una persona abbia commesso un reato del genere o si sia resa colpevole di tali atti è subordinata ad una valutazione caso per caso di fatti precisi al fine di determinare se atti commessi dall’organizzazione considerata rispondano alle condizioni fissate da dette disposizioni e se una responsabilità individuale nel compimento di tali atti possa essere ascritta alla persona considerata, tenuto conto del livello di prova richiesto dal citato art. 12, n. 2.