Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza del 9 aprile 2002, n. 5055
Tutti i provvedimenti assunti al proposito, e con particolare riguardo a quelli occorsi nell'ambito della procedura afferente l'invocato status di rifugiato (proprio della vicenda qui in esame), non possono che avere natura dichiarativa-accertativa avendo essi ad oggetto il riconoscimento di un diritto soggettivo, con la conseguenza per la quale - come affermato dalla più volte richiamata pronunzia 907/99 delle S.U. - le controversie relative al diniego di tale riconoscimento ed al permesso di soggiorno ad esso strumentale rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.