Corte di Cassazione, sezione I Civile, ordinanza del 18 giugno 2004 n. 11441
Lo qualifica di rifugiato politico ai sensi della Convenzione di Ginevra costituisce una figura giuridica riconducibile alla categoria degli status e dei diritti soggettivi con la conseguenza che i provvedimenti adottati dai competenti organi in materia hanno natura dichiarativa e non costitutiva
Corte di Cassazione, sezione I Civile, ordinanza del 18 giugno 2004 n. 11441