Consiglio di Stato, III sezione, sentenza del 15 marzo 2013, n. 1612
La normativa non pone alcuna preclusione esplicita alla conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi a motivi di lavoro subordinato e la tipologia dei casi di conversione non può intendersi affatto tassativa (“Ubi lex non dixit, non voluit”) né può giustificare un’interpretazione restrittiva della sua portata.