Corte di Cassazione, Sez. I civile, 04-05-2004, n. 8423
Lo qualifica di rifugiato politico ai sensi della Convenzione di Ginevra costituisce una figura giuridica riconducibile alla categoria degli status e dei diritti soggettivi con la conseguenza che i provvedimenti adottati dai competenti organi in materia hanno natura dichiarativa e non costitutiva
Corte di Cassazione, Sez. I civile, 04-05-2004, n. 8423