ASGI

ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
Indietro
 
 

Tribunale Amministrativo del Lazio, sezione II-quater, sentenza del 14 marzo – 7 settembre 2012 n. 7619

 
Il trasferimento del richiedente asilo verso la Grecia in base al regolamento Dublino II per l'esame della richiesta di protezione nel Paese di prima accoglienza va evitato : i recenti sforzi dello Stato greco per adeguare la propria legislazione agli standard europei, pur se importanti, non si sono ancora tradotti in prassi organizzative e decisionali idonee a far ritenere che la Grecia sia allo stato divenuta un Paese sicuro.
 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9340 del 2011, proposto da:
-------, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Mario Pasqualino, con domicilio eletto presso Mario Angelelli in Roma, v.le Carso, 23;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero dell’Interno – Unità Dublino – del 23 novembre 2010 di trasferimento del ricorrente in Grecia quale stato competente a decidere sulla richiesta di protezione internazionale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2012 il dott. Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale l’Unità Dublino aveva disposto il suo trasferimento in Grecia ai sensi del Reg. CE 343/03 per la disamina della sua domanda di protezione internazionale.
In data 4 maggio 2012 l’Avvocatura dello Stato ha depositato la nota dell’Unità Dublino con la quale si chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere in considerazione della sentenza della Grande Camera della Corte Europea dei diritti dell’Uomo del 21/1/11 e della conseguente nota datata del 2 marzo 2011 della Rappresentanza Permanente d’Italia presso il Consiglio d’Europa relativa ai trasferimenti in Grecia.
Non risulta depositato in atti il provvedimento di annullamento in autotutela dell’atto impugnato, né vi è prova dell’avvenuta disamina della domanda di protezione del ricorrente da parte delle competenti autorità italiane, e neppure risulta a verbale la dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte del difensore del ricorrente.
Come è noto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere può disporsi solo ove vi sia stata piena soddisfazione delle pretese avanzate da parte ricorrente in giudizio (cfr., tra le tante, T.A.R. Campania Sez. VII 10/5/2012 n. 2170), e nel caso di specie di ciò non vi è prova in atti.
Non può essere pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Il ricorso è fondato.
Deve essere infatti accolto il terzo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente ha dedotto la violazione ed errata applicazione dell’art. 3 comma 2 del Reg. Ce 343/03, nonché il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.
L’Amministrazione, nel provvedimento impugnato, si è limitata ad affermare che la Grecia è un paese terzo sicuro e che non si ravvisano particolari motivi che potrebbero indurre l’Italia ad assumere la competenza ai sensi dell’art. 3 c. 2 del regolamento CE 343/2003 (cd. Regolamento Dublino), non tenendo conto della notoria situazione in cui versano i richiedenti protezione internazionale in Grecia.
Il Collegio ha più volte richiamato nella propria giurisprudenza in materia i documenti dell’UNCHR di raccomandazioni del dicembre 2009, del 15 aprile 2008, ed, in precedenza, del 9 luglio 2007 con i quali l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha espresso la propria preoccupazione per le difficoltà che i richiedenti asilo incontrano in Grecia nell’accesso e nel godimento di una protezione effettiva, in linea con gli standard internazionali ed europei ed ha raccomandato espressamente ai Governi di non rinviare in Grecia i richiedenti asilo in applicazione del regolamento Dublino fino ad ulteriore avviso, raccomandando, invece, “l’applicazione dell’art. 3 (2) del regolamento Dublino, che permette agli Stati di esaminare una richiesta di asilo anche quando questo esame non sarebbe di propria competenza secondo i criteri stabiliti dal regolamento stesso”.
Sebbene la Grecia abbia successivamente ratificato e recepito sia la “Direttiva procedure (2005/85/CE) l’11/7/08, la “Direttiva qualifiche” (2004/83/CE) il 30/7/07 e la “Direttiva accoglienza” (2003/9/CE) il 13/11/07 e dal luglio del 2008 non applichi più il diniego automatico alle procedure d’asilo cosiddette “interrotte”, la situazione in cui versano i richiedenti asilo in Grecia è soltanto migliorata ma non è ancora equiparabile a quella esistente negli altri paesi europei come emerge chiaramente dalla disamina della raccomandazione dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati del dicembre 2009 (successiva al recepimento delle direttive comunitarie) con la quale l’Alto Commissariato ha dichiarato di “continuare ad opporsi ai trasferimenti verso la Grecia ai sensi del Regolamento Dublino II” in considerazione dei problemi osservati nella procedura di asilo greca, che le stesse Autorità greche riconoscono”.
Infatti, l’adeguamento normativo alle direttive comunitarie da parte dello Stato greco, non comporta automaticamente la cessazione dei gravi problemi che incontrano in Grecia i richiedenti asilo, attestati da organismi internazionali quali l’Alto Commissario Onu per i Rifugiati anche di recente; la criticità del cosiddetto “Sistema Dublino” è notoria in quanto denunciata non soltanto da organizzazioni quali Amnesty International ma anche dal Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa Hammarberg dinanzi alla Corte di Strasburgo nell’udienza tenutasi a settembre 2010 sul ricorso riguardante un richiedente asilo afgano rinviato in Grecia dal Belgio (caso M.S.S. c/ Belgio e Grecia) conclusosi poi con la sentenza del 21 gennaio 2011 che ha condannato il Belgio e la Grecia per la violazione degli artt. 3 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo.
Risulta al Collegio, che il Commissario del Consiglio d’Europa, dopo aver effettuato visite in Grecia dall’8 al 10 dicembre 2008 e dall’8 al 10 febbraio 2010, e dopo aver regolarmente monitorato la situazione nel paese, - pur apprezzando lo sforzo del governo greco per modificare il sistema di tutela dei rifugiati e porre rimedio alle sue gravi carenze strutturali -, ha osservato che le attuali disposizioni legislative e le prassi seguite in Grecia in materia di asilo non sono conformi alle norme internazionali ed europee in materia di garanzia dei diritti umani, in quanto i richiedenti asilo continuano ad affrontare enormi difficoltà in Grecia per avere accesso alla procedura di domanda di asilo e non godono sempre delle garanzie basilari, quali l’assistenza di un interprete e la consulenza legale. Inoltre, le vie di ricorso di cui dispongono attualmente per contestare il rifiuto della domanda di asilo non possono essere considerate effettive ed i richiedenti asilo trasferiti verso la Grecia rischiano di essere rinviati verso paesi pericolosi per la loro incolumità, mentre le condizioni di accoglienza in Grecia sono lungi dall’essere soddisfacenti.
Lo stesso Commissario ha rilevato la criticità del Regolamento Dublino II, in quanto la sua applicazione ha come conseguenza che alcuni paesi devono trattare un numero di domande di asilo che supera le loro capacità ed ha prospettato la possibilità alla Commissione europea di istituire un meccanismo volto a sospendere i trasferimenti e ad alleviare sul breve periodo i problemi degli Stati particolarmente sollecitati ai sensi del Regolamento di Dublino.
La Corte Europea dei diritti dell’Uomo ha così accolto il ricorso proposto dal cittadino afgano ed ha condannato sia il Belgio che la Grecia per violazione dell’art. 3 (divieto di trattamento inumano e degradante) e dell’art. 13 (diritto ad un rimedio effettivo) della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo.
La Corte ha ritenuto lo Stato Greco responsabile della violazione delle suddette disposizioni, poiché i richiedenti asilo in quello Stato non trovano adeguata tutela nell’accesso alle misure di protezione internazionale e sono sottoposti a trattamenti degradanti per la dignità umana; lo Stato Belga è stato ritenuto anch’esso responsabile per aver trasferito il cittadino afgano in applicazione del Regolamento Dublino II, pur essendo edotto della situazione nella quale versano i richiedenti asilo in quello Stato.
Risulta quindi al Collegio, che dopo l’udienza dinanzi alla Corte di Strasburgo relativa al caso M.S.S./Belgio e Grecia alcuni Paesi membri abbiano sospeso i trasferimenti in Grecia dei richiedenti asilo applicando la clausola di sovranità.
Alla stregua di quanto sopra esposto, ritiene il Collegio di dover confermare il proprio orientamento giurisprudenziale, dal momento che i recenti sforzi dello Stato greco per adeguare la propria legislazione agli standard europei, pur se importanti, non si sono ancora tradotti in prassi organizzative e decisionali idonee a far ritenere che la Grecia sia allo stato divenuta un Paese sicuro.
Il ricorso deve essere pertanto accolto ed il provvedimento impugnato deve essere quindi annullato, in quanto il mancato ricorso alla clausola di sovranità di cui all’art. 3.2 del Reg. CE 343/03 non appare adeguatamente giustificato tenuto conto di quanto rappresentato da tempo da parte di organismi internazioni quali l’UNCHR e poi rilevato dalla stessa Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con la sentenza del 21 gennaio 2011 che – benché adottata in data successiva al provvedimento impugnato – si limita a fotografare una situazione di fatto esistente da molto tempo prima.
Da ultimo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 21 dicembre 2011 nei procedimenti riuniti C-411/10 e C-493/10, ha chiarito che è contraria al diritto dell'Unione una presunzione assoluta che lo Stato membro individuato come competente dall'applicazione dei criteri del Regolamento Dublino II rispetti i diritti fondamentali dell'Unione. Tale presunzione deve essere relativa, cioè ammettere prova contraria.
Quando gli Stati membri "non possono ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo [...] costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art. 4 della Carta" dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea. In questi casi, gli Stati membri, al fine di rispettare i loro obblighi di tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo, sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro competente. L'art.4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, infatti, recita: "Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.", e dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona la Carta ha assunto valore vincolante, nonché rango di norma primaria (art. 6 TUE).;
Richiamando la sentenza MSS c. Belgio e Grecia della Corte europea dei diritto dell'uomo (sentenza del 21 gennaio 2011), la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto che i report di organizzazioni non governative internazionali e UNHCR, oltre che le relazioni della Commissione europea costituiscono informazioni idonee a permettere agli Stati di valutare il funzionamento del sistema di asilo nello Stato membro competente.
L’orientamento della Sezione trova quindi oggi ulteriore conferma nella pronuncia della Corte di Giustizia UE.
Il ricorso deve essere pertanto accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Floriana Rizzetto, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)