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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte di Cassazione, Sezione Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, sentenza del 29 maggio 2012, n. 8598

 
Illegittima la revoca del permesso per carenza di effettiva convivenza in caso di separazione in quanto, in caso di ricongiungimento per  coniugio preesistente tra stranieri, non si pone alcuna esigenza statuale di verifica circa l'effettiva convivenza, ma va rilasciato  un permesso temporaneo onde consentire al ricongiunto di chiederne la conversione.
 
Corte di Cassazione, Sezione Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, sentenza del 29 maggio 2012, n. 8598

Considerato

CHE il Questore di Mantova con decreto 29 ottobre 2009 ha respinto l'istanza di permesso di soggiorno per motivi familiari presentata da----, cittadino nigeriano, entrato in Italia con visto di ingresso a seguito del n.o. al ricongiungimento 16 gennaio 2008 rilasciato alla richiedente, e di lui coniuge, ----: la Questura ha negato il permesso sul rilievo che sarebbe emerso che la moglie non aveva alcun interesse alla convivenza con il coniuge e che aveva presentato domanda di divorzio;
Il Tribunale adito sul rilievo della assorbente volontà contraria della moglie alla convivenza con il marito ricongiunto. ha rigettato; nello stesso senso la Corte di Appello di Brescia, con decreto 8 novembre 2010, ha respinto il reclamo dell'---- osservando che la soluzione di condividere il rigetto della istanza di p.d.s., soluzione pur non prevista dalle norme, era comunque ragionevole, posto che si trattava di negare in anticipo la concessione di un p.d.s. che poi si sarebbe, sulla base della convivenza non attuata, dovuto revocare;
CHE per la cassazione di tale decisione il cittadino nigeriano ha proposto ricorso il 6 maggio 2011 al quale l’Amministrazione ha opposto difese con controricorso 20 giugno 2011 ;
CHE appare evidente la totale fondatezza del ricorso, che censura con due motivi il decreto impugnato;
CHE, infatti, la Corte di merito è incorsa in una evidente confusione di previsioni normative:
1. l'ipotesi di cui al comma 1 bis dell’art. 30 del T.U. (aggiunto dall’art. 29 della legge 189 del 2002) — e cioè la revoca del permesso per carenza di effettiva convivenza — si riferisce, letteralmente, al caso di cui al comma 1 lett. B dell'art. 30 e cioè alla ipotesi di matrimonio di un extracomunitario regolare con un cittadino italiano o della Unione Europea;
2. per l’ipotesi che ci occupa, deve essere applicata la previsione di cui al comma 1 lett. A del predetto art. 30 (ingresso di un extracomunitario per ricongiungimento con coniuge regolarmente presente in Italia), dalla quale e totalmente estraneo il controllo di effettività della convivenza posto che si tratta di un coniugio preesistente tra stranieri in ordine al controllo della cui effettività non si pone alcuna esigenza statuale di verifica;
3. con riguardo a tale seconda, e qui ricorrente, ipotesi vi è solo il problema degli effetti della separazione susseguente al ricongiungimento dei coniugi, problema risolto dalla norma (il comma 5 dell’art. 30 integrato dall'art, 24 della legge 189 del 2002) con una scelta ragionevole e chiara di permanenza temporanea del permesso rilasciato onde consentire al ricongiunto di chiedere un permesso per lavoro in conversione;
CHE dunque appare di totale evidenza l'errore commesso dal Questore, che ebbe a denegare il p.d.s. all’---, sulla base di una minaccia di separazione della moglie (e quindi di un mero non gradimento del coniuge ricongiunto), senza avvedersi della inconferenza di tale atteggiamento, della irrilevanza della minacciata cessazione della convivenza, della elusione del diritto dello straniero a chiedere un permesso in via di conversione;
CHE tale errore è stato indebitamente convalidato dalla Corte di Appello;
CHE, ove si condivida il testé formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di ed accolto per manifesta fondatezza

OSSERVA

La relazione, ad avviso del Collegio, neanche fatta segno a rilievi critici delle parti, merita di essere pienamente condivisa. Devesi pertanto accogliere il ricorso e cassare il decreto disponendo rinvio alla stessa Corte perché riesamini il proposto reclamo facendo applicazione del principio di diritto sopra indicato.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Brescia in diversa composizione.

Cosi deciso nella c.d.c. della Sesta Sezione Civile il 18 aprile 2012.