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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale Amministrativo del Lazio, sentenza del 1° marzo – 16 maggio 2012 n. 4436

 
Diniego della richiesta di regolarizzazone 2009 - "il provvedimento impugnato si fonda su un presupposto – la condanna per un fatto che non è più previsto come reato – che non costituisce più un fattore automaticamente ostativo .
 
Il Tribunale ha confermato, sulla base della costante orientamento giurisprudenziale,  che la sentenza di condanna per il reato di violazione dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, previsto dall'art. 14 , co. 5 ter , del d.lgs. n. 286 del 1998, non è da ritenersi riconducibile tra i casi previsti dagli articoli 380 e 381 c.p.p.,in quanto detto precedente ha perduto detta valenza preclusiva dal 24.12.2010 per effetto della diretta applicabilità degli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008 n. 2008/115/CE. Tali disposizioni risultano sufficientemente precise ed incondizionate e, come tali, suscettibili di immediata applicazione negli Stati membri una volta decorso il termine del 24 dicembre 2010, fissato per il loro recepimento, avvenuto senza che il legislatore italiano abbia a ciò provveduto sino ad allora.
Alla predetta direttiva comunitaria è stata data recente attuazione con decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito in Legge 2-8-2011 n. 129.
Ne e' conseguito che il provvedimento impugnato, pur essendo stato adottato prima dell’operatività di tale norma abrogatrice, si fondava tuttavia su un presupposto – la condanna per un fatto che non è più previsto come reato – che non costituisce più un fattore automaticamente ostativo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e quindi l’istanza del ricorrente, afferma il Tribunale, deve essere rivalutata alla luce della favorevole circostanza sopravvenuta ai sensi dell’art. 5 co. 5 del d.lvo n. 286/98, come già affermato dal Consiglio di Stato in relazione alla riabilitazione sopravvenuta.