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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza del 15 maggio 2012, n. 2801

 
A seguito dell'estinzione di un reato, in base all’art. 9 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286, l’Amministrazione deve rivalutare la situazione dello straniero a cui era stata revocata la carta di soggiorno.
 
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello del cittadino straniero contro la revoca della carta di soggiorno da parte della Questura e la successiva sentenza del TAR Lombardia che non aveva accolto il ricorso contro tale revoca per l'avvenuta estinzione del reato, essendosi verificato il presupposto di cui all’art. 445, 2 comma, c.p.p., ovvero il decorso di cinque anni dalla condanna senza la commissione di altro reato della stessa indole. Inoltre il Consiglio di Stato ricorda che, a seguito della sopravvenuta modifica normativa dell’art. 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, di cui all’art. 1 D.Lgs 3/2007, intervenuta in corso di causa, l'eventuale diniego di rilascio del “permesso per soggiornanti di lungo periodo” (usualmente detto anche carta di soggiorno, secondo la denominazione della norma previgente) deve essere sorretto da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata, non solo con riguardo alla circostanza dell’intervenuta condanna, ma su più elementi. In particolare vanno valutati la durata del soggiorno nel territorio nazionale e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, escludendo l’operatività di ogni “automatismo” in conseguenza di condanne penali riportate (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 febbraio 2010, n. 1133; 3 agosto 2010, nn. 5148 e 7541; 23 dicembre 2010, n. 9336; 13 settembre 2010, n. 6566; 13 dicembre 2009, n. 7571; 18 settembre 2009, n. 5624 ).
L’Amministrazione, pertanto, ha, si',  legittimamente adottato il provvedimento impugnato, in applicazione dell’art. 9 allora vigente, così come statuito dalla sentenza di primo grado, dovendosi applicare la regola “tempus regit actum”, in forza della quale l'autorità amministrativa è tenuta ad applicare la legge vigente all'atto dell'adozione del provvedimento (la revoca impugnata è stata adottata il 2 dicembre 2006), ma il Collegioha ritenuto che la novella legislativa rappresentata dall’art. 1 D.lgs n.3/2007 trovi applicazione  comunque nel caso in questione, ai sensi dell’art. 11, comma 1, preleggi, dovendosi considerare “rapporti non esauriti” quelli ancora sub judice, ovvero non definiti con sentenza passata in giudicato.