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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribinale Amministrativo Regionale del Lazio, sentenza del 1° marzo – 16 maggio 2012 n. 4431

 
Il permesso di soggiorno per motivo di affidamento spetta al cittadino straniero anche oltre il compimento dei diciotto anni, se la legge dello stato di origine lo riconosce minorenne anche dopo tale età.
 
L' art. 42 della legge n. 218 del 31.5.1995 stabilisce che la protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva con la legge 24 ottobre 1980, n. 742:  le disposizioni della predetta Convenzione si applicano anche alle persone considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale, nonché alle persone la cui residenza abituale non si trova in uno degli Stati contraenti.
Nel caso di specie, per un ragazzo egiziano di età inferiore ai 21 anni, minorenne secondo la legge della Repubblica Araba d’Egitto, era stato nominato un tutore dopo i diciotto anni dal giudice tutelare.
La Questura, non solo non  ha considerato se la predetta convenzione sia o meno stata ratificata dall'Italia, ma non ha considerato neppure che la  la questione era già stata esaminata dal giudice ordinario, il quale aveva dichiarato aperta la tutela e nominato un tutore al ricorrente proprio sul presupposto della sua ritenuta minore età (secondo la legge egiziana), in applicazione della Convenzione, determinando una situazione di fatto (e di diritto) sulla base della quale l’interessato aveva maturato un’aspettativa al rilascio del favorevole provvedimento, che meritava di essere tutelata quanto meno consentendo all’interessato di partecipare al procedimento avviato con la presentazione dell’istanza di permesso di soggiorno .Infatti l’omessa comunicazione del preavviso di diniego di cui all'art. 10 bis della L.241/90 ha impedito al ricorrente di rappresentare nella naturale sede procedimentale gli elementi fattuali e normativi sopra richiamati, oltre che ulteriori elementi relativi all’inserimento lavorativo intervenuto nel frattempo, che avrebbero potuto sovvertire l’esito del procedimento in contestazione e consentito all’interessato di richiedere il rilascio del permesso di soggiorno ad altro titolo.