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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Prima Civile, Decreto del 20 gennaio 2012

 
Le “fondate ragioni” richiamate dall'art. 24, comma 1, d.lgs. n. 251/2007, in presenza delle quali non è consentito al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza riguardano le ragioni stesse che hanno determinato il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, né può ritenersi che l’Amministrazione possa chiedere ai fini del rilascio del titolo di viaggio comportamenti ulteriori ed altra documentazione volti a dimostrare la sussistenza di ragioni oggettive che impediscono allo straniero di ottenere il rilascio del passaporto dalla Rappresentanza Diplomatica del paese di origine.
 
Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Prima Civile, Decreto del 20 gennaio 2012