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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte di Giustizia dell'UE, Sezione Grande, sentenza del Sentenza 9 novembre 2010, n. 111, procedimenti riuniti C-57/09 e C-101/09

 
La Corte di Giustizia ha avuto modo di pronunciarsi in riferimento al caso di un soggetto ammissibile allo status di rifugiato. Nella specie si trattava di richiedente asilo affiliato ad un’organizzazione inserita nell’elenco dell’Unione europea di gruppi coinvolti in atti terroristici e la Corte di Giustizia ha ritenuto che, per poter considerare sussistenti le cause di esclusione, l’autorità competente deve valutare che sia effettivamente ascrivibile al ricorrente una responsabilità individuale per atti commessi dall’organizzazione durante il periodo in cui ne faceva parte. La Corte, inoltre, chiarisce che a tal fine si deve esaminare il ruolo effettivamente svolto dalla persona nella partecipazione ad atti terroristici, la sua posizione all’interno dell’organizzazione, il grado di consapevolezza che aveva rispetto alle attività dell’organizzazione stessa e l’eventualità che fosse sottoposta a pressioni o ad altre forme di condizionamento. Infine, la Corte precisa che l’esclusione dallo status di rifugiato non è subordinata alla circostanza che la persona rappresenti un pericolo attuale per lo Stato membro d’accoglienza, in quanto le clausole di esclusione si basano solo su atti commessi in passato.
 
Corte di Giustizia dell'UE, Sezione Grande, sentenza del Sentenza 9 novembre 2010, n. 111, procedimenti riuniti C-57/09 e C-101/09