Tribunale Amministrativo per la Calabria, Sezione Prima, sentenza del 26 aprile 2006, n. 432
Il TAR ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso il decreto di respingimento per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Secondo il Giudice amministrativo, il provvedimento di respingimento alla frontiera rappresenta, per omogeneità contenutistica e funzionale, una species rispetto al genus provvedimento di espulsione, pertanto rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.
Tribunale Amministrativo per la Calabria, Sezione Prima, sentenza del 26 aprile 2006, n. 432