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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte Costituzionale, sentenza 23 aprile 1974, n. 110

 
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 207, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui attribuisce al Ministro di grazia e giustizia - anziché al giudice di sorveglianza - il potere di revocare le misure di sicurezza, nonché, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale del secondo comma dello stesso articolo 207 del codice penale, in quanto non consente la revoca delle misure di sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge;
 
Decisione del 5 aprile 1974