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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale Ordinario di Brescia, Sezione Volontaria Giurisdizione, ordinanza del 24 febbraio 2012

 
Il Tribunale di Brescia ha accertato il carattere discriminatorio dell’ordinanza con la quale il Comune di Verolanuova (prov. di Brescia) aveva imposto ai cittadini extracomunitari il requisito del possesso della carta di soggiorno (permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti), nonché la dimostrazione di un reddito minimo e del possesso del passaporto con regolare visto di ingresso, ai fini dell’iscrizione anagrafica nei registri della popolazione residente. Sebbene il Comune di Verolanuova abbia revocato in autotutela l’ordinanza, successivamente al ricorso anti-discriminazione promosso dalla Fondazione Guido Piccini per i Diritti dell’Uomo ONLUS, il Tribunale di Brescia ha ritenuto che non sia venuto meno l’interesse della parte ricorrente all’accertamento della natura discriminatoria dell’atto; accertamento, peraltro necessario anche ai fini della rifusione delle spese processuali secondo il principio della “soccombenza virtuale”. Pertanto, il giudice di Brescia si è espresso per l’accertamento del carattere discriminatorio dell’atto amministrativo comunale, in quanto imponeva al cittadino extracomunitario la soddisfazione di requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il cittadino italiano ai fini dell’iscrizione anagrafica, vincolandola a condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge. Il Comune di Verolanuova è stato dunque condannato al pagamento delle spese processuali nella misura di 3,700 euro. Ancora una volta, dunque, viene evidenziato come le politiche discriminatorie promosse da talune amministrazioni comunali, oltrechè odiose e contrarie ai fondamentali principi di legalità, finiscono per arrecare un danno economico alla collettività.
 
Tribunale Ordinario di Brescia, Sezione Volontaria Giurisdizione, ordinanza del 24 febbraio 2012