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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione di Catania, sentenza decisa l'8 febbraio 2012, n. 429, dd. del 16 febbraio 2012

 
Secondo il TAR Sicilia di Catania "il diverso orientamento giurisprudenziale (cfr. C.g.a. n. 21 del 14 gennaio 2009), secondo cui i posti riservati agli extracomunitari costituiscono una quota non occupabile dagli studenti comunitari, si basa sulla circostanza che lo scorrimento sarebbe stato previsto a suo tempo in via eccezionale (solo per l’anno accademico 1999/2000) sulla base di una espressa e tassativa previsione di legge (art. 1, comma 2, della legge 27 marzo 2001, n. 133), ma che tale argomento non considera che, stante i ricordati principi costituzionali sul diritto allo studio ed al sapere, le uniche norme che debbono essere stabilite espressamente sono quelle che in qualche modo limitano il diritto prefigurato dalla Carta fondamentale della Repubblica e non certo le norme che, nel rispetto della Costituzione, consentono il libero accesso agli studi da parte di tutti i cittadini".
 
Depositata in segreteria il 16 febbraio 2012