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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte di Appello di Palermo, Sezione Prima Civile, sentenza emessa il 25 novembre 2011, n. 103, dd. del 14 dicembre 2011

 
La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza in esame, ha preliminarmente ribadito, alla stregua dei principi fissati dalle Sezioni Unite della Cassazione (Sent. N. 11535/2009), l’incompetenza della Questura nel decidere la sussistenza dei motivi umanitari, una volta intervenuta una decisione positiva della competente Commissione Nazionale per il diritto di asilo, dovendosi limitare, invece, a verificare “i requisiti ulteriori per il rilascio del permesso di soggiorno”, ed in particolare l’insussistenza delle circostanze menzionate dall’art. 4, comma 3 del D. Lgs. 286/98.
 
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2011