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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, sentenza del 1 dicembre 2011, n. 1493, dd. del 2 febbraio 2012

 
Con la sentenza depositata il 2 febbraio scorso (III sez. civile, n. 1453/2012), la Corte di Cassazione conclude che non può essere esclusa per mancanza della condizione di reciprocità la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non avanzata dai parenti tunisini della vittima di un incidente stradale perché l’art. 16 delle preleggi deve essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, ai sensi dell’art. 2 Cost., che assicura la tutela integrale dei diritti inviolabili della persona in quanto tale, e non in quanto appartenente alla comunità politica. Ne consegue che è sempre consentito al cittadino extracomunitario, residente o meno in Italia, a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità, domandare al giudice il risarcimento del danno patrimoniale e non derivato dalla lesione avvenuta in Italia del diritto alla salute e ai rapporti familiari e personali quali diritti inviolabili della persona, sia nei confronti del responsabili del danno, sia nei confronti degli altri soggetti chiamati a rispondervi per legge (l’assicuratore della Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o il Fondo di garanzia per le vittime della strada). In questo senso, la Corte di Cassazione consolida un orientamento già maturato con precedente giurisprudenza (in proposito, Cass., sentenza n. 450/11 dd. 11.01.2011).
 
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 2012

[fonte Guida al diritto]