ASGI

ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
Indietro
 
 

Corte Costituzionale, ordinanza del 4 luglio 2011, n. 222, dd. del 21 luglio 2011

 
La Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1 e 1- bis , del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 così come modificati dalla lett. v ) del comma 22 dell'art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, in riferimento agli articoli 3, 10, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo articolo in riferimento all'art. 2, lett. h ), della direttiva 27 gennaio 2003, n. 2003/9/CE, e all'art. 1, comma 1, della risoluzione CE del 26 giugno 1997, nonché al principio di «sviluppo e consolidamento dello Stato di diritto». Secondo la Corte, il Tribunale remittente ha omesso di esplorare possibilità interpretative diverse da quella posta a base della questione e non ha adempito all’obbligo di ricercare un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, secondo la quale la legge n. 94 del 2009 non potrebbe comunque trovare applicazione in ordine a coloro che hanno maturato i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno anteriormente alla sua entrata in vigore e che, quindi, la novella in questione si applicherebbe ai minori affidati dopo la sua entrata in vigore, o anche affidati prima, ma che compiano la maggiore età almeno due anni dopo la sua entrata in vigore, in modo da consentire agli stessi di partecipare al progetto biennale.
 

Presidente e Redattore: Quaranta