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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza dd. 21.12.2011, cause C-424/2010 e 425/2010

 
Con una sentenza pronunciata il 21 dicembre 2011, nelle cause Ziolkowki e Szeja c. Germania (cause C-424 e 425/2010), a seguito di un rinvio pregiudiziale disposto dal giudice amministrativo federale tedesco, la Corte di Giustizia europea ha concluso che i periodi di soggiorno che il cittadino di uno Stato terzo ha compiuto anteriormente all’adesione del proprio Paese all’Unione europea devono essere presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo minimo di cinque anni richiesto per accedere al diritto di soggiorno permanente di cui all’art. 18 della direttiva n. 2004/38/CE, purchè siano stati effettuati in conformità alle condizioni previste dal diritto dell’Unione. Ne consegue, pertanto, che il cittadino del Paese terzo divenuto Stato membro dell’Unione europea, dovrà dimostrare che nel periodo di soggiorno legalmente compiuto nel Paese ospite prima dell’adesione, egli era lavoratore subordinato o autonomo oppure, pur essendo inattivo, disponeva per se stesso e per i propri familiari, di risorse sufficienti e di un’assicurazione malattia.
 
Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza dd. 21.12.2011, cause C-424/2010 e 425/2010