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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale Amministrativo per la Toscana, Firenze, Sezione Seconda, sentenza del 1° marzo 2011, n. 386

 
Ove sia presentata l’istanza di aggiornamento della carta di soggiorno, l’articolo 9, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal d.lgs. n. 3/2007, ai fini della valutazione della pericolosità dello straniero non ritiene sufficiente la sussistenza di condanne per i reati previsti dall’articolo 380 c.p.p., né, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 c.p.p., ma impone di considerare, altresì, la durata del soggiorno dello straniero, nonché il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo.
 
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Tribunale Amministrativo per la Toscana, Firenze, Sezione Seconda, sentenza del 1° marzo 2011, n. 386