Tribunale Amministrativo per il Lazio, Sezione Seconda Quater, sentenza del 19 aprile 2011, n. 3426
Mentre per il rilascio e per il rinnovo del permesso di soggiorno l'articolo 5, comma terzo, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 detta una disciplina rigida che impone il rigetto delle istanze in presenza di determinate condanne penali a carico del richiedente, per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo l'articolo 9, comma quarto, del succitato D.Lgs. n. 286/98, a differenza del precedente articolo 5, comma 3, non prevede alcun automatismo, ma attribuisce all'autorità amministrativa un potere discrezionale che le consente e le impone di valutare caso per caso l'effettiva pericolosità sociale del richiedente.
Tribunale Amministrativo per il Lazio, Sezione Seconda Quater, sentenza del 19 aprile 2011, n. 3426