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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale Amministrativo per il Lazio, sezione Prima ter, sentenza del 27 ottobre 2011, n. 9194, dd. del 23 novembre 2011

 
Il TAR Lazio, con la sentenza n. 9194/2011 depositata il 23 novembre 2011, ha accolto il ricorso presentato da un cittadino italiano di etnia Rom il quale si era visto negato dalla Questura di Roma con provvedimento tacito negativo l’accesso ai propri dati relativi ai rilievi dattiloscopici (impronte digitali) effettuati nel gennaio 2010 in occasione dello sgombero di un insediamento abusivo. Il TAR ha accolto il ricorso, considerando che l’accesso agli atti amministrativi previsto dall’art. 22 della legge n. 241/90 può essere escluso solo ed esclusivamente nei casi previsti dalla legge medesima. IL TAR ha dunque concluso che l’accesso ai rilievi dattiloscopici custoditi presso il Ministero dell’Interno non può essere fatto rientrare tra le fattispecie previste dal Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi (D.M. n. 415/94) per motivi di sicurezza e ordine pubblico ovvero per finalità di prevenzione e repressione della criminalità (quali ad es. “relazioni di servizio”, “informazioni fornite da fonti confidenziali”, informazioni concernenti la “Sicurezza delle infrastrutture”,…) in quanto trattasi di informazioni che attengono direttamente alla persona dell’interessato. Il TAR ha dunque ordinato che l’Amministrazione convenuta consenta l’accesso del ricorrente ai rilievi dattiloscopici.
 
Depositata in segreteria il 23 novembre 2011