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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Bergamo, sezione prima Civile, ordinanza del 20 ottobre 2011, dd. del 3 novembre 2011

 
Il collegio del Tribunale di Bergamo ha respinto il reclamo presentato dal Comune di Palosco (prov. di Bergamo) contro l’ordinanza del giudice di prime cure del medesimo tribunale, depositata il 7 marzo scorso, con la quale era stato accolto il ricorso presentato da un cittadino straniero, dall'ASGI e dalla Fondazione Piccini per i diritti dell'Uomo ONLUS contro l'ordinanza del Sindaco del Comune di Palosco (prov. di Bergamo), che imponeva per i cittadini stranieri che richiedevano l'iscrizione anagrafica nel Comune il possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, la dimostrazione di un reddito minimo in analogia con quanto previsto per l'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari e l'esibizione del passaporto valido con regolare visto di ingresso. Il Comune di Palosco aveva impugnato l’ordinanza del giudice di prime cure sostenendo che l’ASGI e la Fondazione Piccini per i diritti dell’Uomo ONLUS non erano legittimate ad agire in giudizio, in quanto l’art. 5 del d.lgs. n. 215/2003 riguarderebbe soltanto le discriminazioni su base etnico-razziale e non quelle su base di nazionalità (cittadinanza), ovvero fondate sulla condizione giuridica dello straniero, di cui all’art. 43 del T.U. immigrazione. Il collegio giudicante di Bergamo ha respinto l’argomentazione avanzata dalla parte reclamante, sostenendo che una siffatta interpretazione, che escludesse dalla tutela giurisdizionale prevista dall’art. 4 del d.lgs. n. 215/2003 le ipotesi di discriminazioni nazionali, non risulterebbe razionale, non sussistendo alcuna ragione per differenziare tale ipotesi di discriminazione, ed i relativi strumenti di tutela giurisdizionale, da quella etnico-razziale.
 
Depositata in cancelleria il 3 novembre 2011