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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Perugia, sezione Lavoro, sentenza del 27 ottobre n, 825, dd. 28 ottobre 2011

 
Con la sentenza depositata il 28 ottobre scorso, il Tribunale di Perugia, sez. lavoro, ha accolto il ricorso presentato da un cittadino marocchino regolarmente soggiornante in Italia con permesso di soggiorno, che si era visto rifiutare dall’INPS l’erogazione di una pensione di invalidità civile nonostante l’accertamento dello stato di invalidità al 100% da parte della commissione sanitaria istituita presso la USL di residenza e questo in ragione del mancato possesso della carta di soggiorno richiesta dall’art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000. In quest’ultimo caso, il giudice del lavoro non ha solo considerato il contrasto della norma di cui alla legge n. 388/2000 con la previsione contenuta nell’Accordo di associazione euromediterranea CE-Marocco, ma ha sottolineato come la Corte costituzionale abbia già dichiarato illegittima la norma di cui alla legge n. 388/2000 con riferimento alla pensione di invalidità civile, con la sentenza n. 11/2009.
 
Depositata in cancelleria il 28 ottobre 2011

si veda anche: Corte Costituzionale, sentenza del 14 gennaio 2009, n. 11