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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte di Giustizia, sentenza del 17 dicembre 1980, causa C-149/79

 
La Corte di Giustizia ha chiarito che: a) la possibilità di riservare ai cittadini di uno Stato membro i posti nel pubblico im­piego deve essere interpretata, al pari di ogni eccezione alle libertà di circolazione e di stabi­limento sancita dal Trattato, in modo restrittivo; b) la definizione della nozione di amministrazione pubblica ai sensi del TCE (ora TFUE) non può essere lasciata agli Stati membri, ma deve essere autonomamente definita a livello dell’Unione: in caso contrario, gli Stati avrebbero la possibilità di determi­nare, a loro piacimento, i posti che rientrano nella suddetta disposizione derogatoria. Nella stessa sentenza la Corte di Giustizia ha chiarito che le eccezioni opponibili al principio di libera circolazione riguardano soltanto gli impieghi che “comportino una partecipazione, diretta o indiretta, all’esercizio di prerogative dei pubblici poteri o alla responsabilità per la tutela degli interessi generali dello Stato o di altre collettività pubbliche”, come le amministrazioni comunali.
 
Commissione delle Comunità Europee contro Regno del Belgio