ASGI

ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
Indietro
 
 

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza del 18 maggio 2011, n. 17966, dd. 01.09.2011

 
La Suprema Corte di Cassazione, sez. lavoro, con sentenza n. 17966 depositata il 1 settembre scorso, ha respinto il ricorso proposto dall’INPS contro la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 1261/07 che aveva riconosciuto ad un cittadino marocchino regolarmente soggiornante in Italia, ma non in possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, il diritto all’accesso alla pensione di inabilita’ di cui all’art. 12 della legge n. 118 del 1971, negatagli dall’INPS.In questo senso, l’INPS aveva fatto riferimento nel ricorso ad un precedente di Cassazione ( Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza 29 settembre 2008, n. 24278 ) che aveva affermato che l'istituto dell'assegno familiare per i nuclei familiari numerosi ed in condizioni di disagio economico ex art. 65 della legge n. 448/1998 non poteva essere riconosciuto ai lavoratori di nazionalità tunisina, in quanto l'art. 65 della L. n. 35/1997, che ha ratificato l'accordo di Associazione euro-mediterraneo del 17 luglio 1995 tra la Comunità europea e la Tunisia, garantirebbe la parità di trattamento solo in materia di previdenza sociale. La Corte di Cassazione italiana, con la sentenza ora depositata, compie dunque un revirement rispetto al suo precedente giurisprudenziale, e prende finalmente atto della corretta portata applicativa della clausola di parita’ di trattamento in materia di sicurezza sociale contenuta negli Accordi euromediterranei, sottolineando che la pensione richiesta dal lavoratore marocchino, costituisce prestazione assistenziale e non previdenziale, “ma non vi e’ sovrapposizione tra il concetto comunitario di sicurezza sociale e quello nazionale di previdenza sociale”. Infatti, prosegue la Corte di Cassazione “il concetto comunitario di sicurezza sociale deve essere valutato alla luce della normativa e della giurisprudenza comunitaria per cui deve essere considerata previdenziale una prestazione attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale o discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e riferita ad uno dei rischi elencati nell’art. 4 c. 1 del Regolamento n. 1408/71, dove sono incluse le prestazioni di invalidità”. La Corte di Cassazione, dunque, conclude che “la Corte di Appello di Torino aveva fatto una corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell’ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi comunitari mediante Regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell’ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell’ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia europea” (Cass. sentenza n. 26897/2009).